16 Novembre 2017

Rimborso Iva per l’acquisto di beni ammortizzabili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 30 del D.P.R. 633/1972 contiene i presupposti affinché un soggetto passivo Iva possa chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta che deriva dalla presentazione della dichiarazione annuale. Tra le diverse fattispecie che legittimano il diritto al rimborso, la lett. c) della citata disposizione si riferisce alla possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta assolta sull’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, nonché sui beni e servizi per studi e ricerche. Rispetto alle altre fattispecie, quella in esame si contraddistingue poiché il rimborso non riguarda l’intera eccedenza d’imposta, bensì è limitata all’Iva assolta specificatamente per l’acquisto dei beni ammortizzabili. Poiché la norma fa riferimento ai beni ammortizzabili, la risoluzione AdE 147/E/2009 ha precisato che sono considerati tali solamente quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Interessanti sono i chiarimenti contenuti nella risoluzione 179/E/2005, in cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non compete il diritto al rimborso nelle seguenti ipotesi:

  • imposta relativa al pagamento di un acconto in sede di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, trattandosi di un mero impegno obbligatorio senza alcun effetto reale. Infatti, “il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, giacché anche nell’ipotesi di preliminare ad effetti anticipati – in base al quale le parti convengono l’anticipata esecuzione delle obbligazione nascenti dal contratto definitivo, quale ad esempio la consegna immediata della cosa al promissario acquirente – l’effetto traslativo non s’è ancora verificato, sicché la relazione del promissario acquirente con la cosa va qualificata come semplice detenzione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8796; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1533)”;
  • imposta assolta sulle spese di miglioria di beni di terzi e detenuti dall’impresa in uso o comodato. In tale caso, infatti, il rimborso è precluso poiché trattasi di spese che non si concretizzano nell’acquisto di un bene ammortizzabile di cui agli articolo 102 e 103 del Tuir (cui rinvia la normativa Iva per l’individuazione del bene ammortizzabile), bensì riguardano spese relative a più esercizi di cui all’articolo 108 del Tuir. Fa eccezione l’ipotesi che dal sostenimento di tali migliorie si realizzi un bene strumentale autonomo, nel qual caso spetterebbe il diritto al rimborso per l’imposta assolta sul relativo acquisto.

In linea con il descritto documento di prassi vi è anche la risoluzione AdE 372/E/2008, secondo cui non spetta il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto o la realizzazione dell’impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi, quando l’impianto non è separabile dal bene immobile su cui insiste, non potendosi in tal caso ravvisarsi un’autonoma funzionalità del bene.

Per quanto riguarda l’obbligo di scorporo del valore del terreno ai fini dell’individuazione del costo ammortizzabile del fabbricato (articolo 36 del D.L. 223/2006), l’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2009, ha avuto modo di precisare che l’obbligo di scorporo presta effetti anche ai fini del rimborso Iva, poiché l’imposta riferita alla quota parte del terreno non è rimborsabile non trattandosi di un bene ammortizzabile. Ciò determina che solamente l’80% (o il 70% se trattasi di fabbricato industriale) dell’imposta assolta sull’acquisto è rimborsabile, fermo restando il diritto alla detrazione anche della quota parte di Iva attribuibile al terreno.

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