16 Novembre 2017

Trasporto internazionale: indicazioni per l’esonero contributivo

di Raffaele Pellino
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Esonero contributivo per i conducenti di veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale che hanno prestato, per almeno 100 giorni annui, attività di trasporto internazionale. Si tratta uno sgravio, previsto dalla L. 208/2015 a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, destinato a tutti i datori di lavoro privati, per la cui fruizione è necessario presentare apposita domanda attraverso la procedura telematica “TRAS.INT.” messa a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS. Con la recente circolare 167/2017, l’INPS ha fornito le istruzioni operative necessarie per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.

Beneficiari dell’esonero contributivo. In primo luogo, occorre rilevare che sono destinatari dell’agevolazione tutte le imprese private (comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata) che esercitano l’attività di autotrasporto per conto terzi o in conto proprio, così come le aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

Condizioni per l’esonero contributivo. Il beneficio in esame spetta nella misura dell’80% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (eccetto i premi ed i contributi dovuti all’INAIL) esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuano servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui (calcolati a partire dal 1° gennaio 2016). Il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto, essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell’agevolazione. Altra condizione è che i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto siano equipaggiati con tachigrafo digitale.

Ai fini del computo dei 100 giorni – precisa l’INPS – devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia. Nel caso il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di conducenti, che si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero contributivo interessa tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale.

L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

L’esonero in esame è, altresì, subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013, nonché ai principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi. Con riferimento al limite massimo di aiuti de minimis fruibili dalla medesima impresa, l’articolo 3 del regolamento UE 1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La medesima norma specifica che per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l’importo degli aiuti de minimis non deve superare 100.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari.

I suddetti importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in esame. Inoltre, l’esonero in esame “non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche”.

La legittima fruizione dell’esonero contributivo è, infine, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175 e 1176, della L. 296/2006 inerenti: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di riconoscimento dell’esonero. Sul piano operativo i datori di lavoro che intendono fruire del beneficio devono inoltrare all’INPS una apposita domanda attraverso la procedura telematica “TRAS.INT.”, disponibile sul sito dell’INPS nell’ambito dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nella domanda di ammissione all’esonero occorre indicare: il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale; la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale; l’importo della retribuzione mensile media e l’aliquota contributiva applicata.

A seguito dell’invio dell’istanza, e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS:

  • calcolerà l’importo dell’esonero spettante;
  • verificherà la disponibilità “residua” della risorsa in via prospettica, in base al totale delle risorse oggetto di specifico finanziamento;
  • in caso di capienza delle risorse, darà un riscontro positivo alla richiesta, autorizzando il datore di lavoro alla fruizione dell’esonero.

Il datore di lavoro la cui istanza telematica verrà “accolta” riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di richiesta – della misura massima complessiva dell’esonero spettante, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L’esonero contributivo potrà essere fruito mediante “conguaglio” sulle denunce contributive.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Si tratta dell’ultimo aspetto analizzato dalla circolare 167/2017: i datori di lavoro ammessi all’esonero dovranno esporre, dal flusso UniEmens di novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione «DenunciaIndividuale», nell’elemento «TipoContribuzione» il nuovo codice “T1”.

Per il recupero degli “arretrati” eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens nell’elemento «AltreACredito» «CausaleACredito» il nuovo codice causale “R668″ e nell’elemento «ImportoACredito» l’importo da recuperare.  L’INPS sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.  I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini dell’agevolazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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