29 Novembre 2018

Rimborso Iva indebita a partire dalla restituzione all’acquirente

di EVOLUTION
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L’articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l’inserimento dell’articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva non dovuta entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa (nei casi in cui la non debenza dell’imposta risulti da accertamento definitivo).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del tema a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Risposta n. 66 del 12 novembre 2018.

L’articolo 8 della L. 167/2017 ha inserito nel D.P.R. 633/1972 l’articolo 30-ter:

  • il cui comma 1 ricalca quando già disposto, in via generale, dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, ossia che “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”;
  • il cui comma 2 rappresenta la disposizione di carattere innovativo prevedendo che “Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.

In altri termini, il comma 2 dell’articolo 30-ter individua uno specifico dies a quo per i casi in cui l’applicazione di un’Iva non dovuta:

  • abbia formato oggetto di un accertamento, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell’acquirente, e
  • abbia comportato la restituzione al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell’imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.

L’articolo 30-ter neutralizza gli effetti negativi in capo al fornitore nei casi in cui:

  • quest’ultimo abbia erroneamente applicato l’imposta in buona fede,
  • la fattura non sia stata contestata dal suo cliente e
  • la rivalsa sia stata regolarmente esercitata.

Prima delle modifiche, infatti, se l’Amministrazione finanziaria contestava l’applicazione dell’imposta e l’accertamento diveniva definitivo – a seguito di un contenzioso tributario, per acquiescenza o a seguito di accertamento per adesione – quando già erano decorsi due anni dal versamento dell’imposta, il fornitore restava obbligato verso il cliente per la restituzione di quanto ricevuto in via di rivalsa, ma non avrebbe avuto più il diritto di chiedere il rimborso all’Erario per decorrenza del termine biennale, rimanendo di conseguenza inciso del tributo.

Ora, invece, atteso che il termine biennale decorre dal momento della restituzione dell’Iva all’acquirente, esso di fatto risulta differito rispetto sia alla chiusura dell’accertamento sia alla data del versamento.

Infatti, a parere dell’Agenzia, “I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo” (Risposta n. 66 del 12 novembre 2018).

Dal tenore della disposizione va tenuto conto che il rimborso al fornitore è subordinato alla restituzione dell’imposta all’acquirente, sicché, in caso di mancata restituzione l’istanza non può essere presentata.

In altri termini, la restituzione dell’imposta addebitata in via di rivalsa all’acquirente, e da questi pagata al fornitore, pare costituire un requisito necessario per l’ottenimento del rimborso.

Una conferma in tal senso è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui “per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa” (Risposta n. 66 del 12 novembre 2018).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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