28 Novembre 2018

Fattura acquisto carburante emessa da soggetto passivo UE

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF

Le carte fedeltà associate ai contratti di netting prevedono, come noto, che il gestore dell’impianto di distribuzione si obblighi nei confronti della società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente finale il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tali tipologie contrattuali hanno registrato una crescita esponenziale nell’anno in corso, a seguito dell’introduzione, dal 1° luglio 2018, del divieto di utilizzare il contante come strumento di pagamento dei rifornimenti effettuati, pena l’impossibilità di dedurre il relativo costo sostenuto e l’indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto.

Tra le società petrolifere che offrono tale servizio, esistono operatori stabiliti fuori dal territorio nazionale; in tal caso, la fattura riferita al rifornimento effettuato in Italia, viene emessa da una società comunitaria (tedesca, nei casi più frequenti) senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972. Il cessionario dell’operazione, ossia la società che utilizza la carta magnetica per il rifornimento, è tenuta ad assolvere l’Iva tramite applicazione del reverse charge, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972; il soggetto passivo italiano deve integrare la fattura ricevuta, annotandola distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.

L’operazione descritta non è un acquisto intracomunitario di beni, mancando la movimentazione del bene dal Paese UE del cedente verso lo Stato UE del cessionario (la cessione si perfeziona su suolo nazionale): pertanto, l’acquirente italiano non deve compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti di beni – Modello Intra 2-bis.

Le regole di detraibilità dell’Iva e di deducibilità del costo di acquisto del carburante non sono variate ad eccezione, come detto in premessa, dell’obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti a partire dal 1° luglio 2018. Secondo il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. quelli elettronici previsti all’articolo 5 D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

La detraibilità Iva resta limitata al 40% nel caso di acquisto di carburante destinato a veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc).

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La detraibilità Iva sull’acquisto di carburante è invece totale per gli autocarri adibiti al trasporto di cose, per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (es: taxi), per i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La deducibilità del costo di acquisto del carburante relativo ai mezzi di trasporto a motore (ancorata al pagamento con mezzi tracciati dal 1° luglio 2018) continua a rispettare i seguenti limiti:

  • 20% relativamente ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell’articolo 54, comma 1, D.Lgs 285/1992, ai ciclomotori e motocicli in cui utilizzo è diverso da quello strumentale nell’attività propria dell’impresa;
  • 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
  • 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Riepilogando, l’operazione di rifornimento descritta richiede l’integrazione con l’Iva al 22% della fattura emessa dal soggetto intracomunitario, l’assolvimento dell’Iva a debito (registro Iva delle vendite) e l’esercizio della detrazione Iva (registro Iva acquisti) limitatamente alla percentuale prevista, ad esempio 40% per le autovetture aziendali. L’Iva indetraibile diventa un maggior costo di acquisto del carburante.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2019, le fatture emesse dalla società petrolifera estera restano fatture analogiche; tali operazioni, non rientrando tra quelle soggette a fatturazione elettronica, saranno riepilogate nell’esterometro, ovvero nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento richiede la trasmissione a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura.

L’antiriciclaggio negli adempimenti dello studio professionale: dalla teoria alla pratica