9 Settembre 2020

Responsabilità amministrativa degli enti e reati tributari: ampliato raggio d’azione

di Cristiano MorettiNicola Fasano
Scarica in PDF

Lo scorso 14 luglio 2020, in attuazione della c.d. direttiva PIF – Direttiva UE 2017/1371 – è stato approvato il D.Lgs. 75/2020 che prevede, da un lato, l’introduzione dei nuovi reati presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001, e, dall’altro, delle modifiche anche su taluni reati che erano già inclusi fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Con specifico riferimento all’introduzione dei nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti, il citato decreto ha ampliato le fattispecie rilevanti (a partire da quelle commesse dal 30 luglio scorso) con l’aggiunta dei delitti di:

  • frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
  • frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 L. 898/1986);
  • peculato (articolo 314, c. 1 c.p.) – con la sola eccezione del peculato d’uso – e peculato mediante profitto dell’errore altrui (articolo 316 c.p.);
  • abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.);
  • contrabbando (di cui al D.P.R. 43/1973, reato inserito nel nuovo articolo 25 sexdecies D.Lgs. 231/2001), per il quale peraltro vengono introdotte apposite aggravanti connesse all’importo dei diritti di confine dovuti.

Con specifico riferimento ai reati tributari, inoltre, rilevano ora anche quelli di dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000), purché commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

A tal fine è stato pertanto integrato l’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, recentemente introdotto dal D.L. 124/2019 (si rinvia, a tal proposito, al precedente contributo “L’estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa degli enti”), che, dopo l’iter di conversione, aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture false (articolo 8 D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione dei documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000).

Peraltro, sempre con riferimento al comparto dei reati fiscali, si segnala che, in deroga alla regola generale di irrilevanza del tentativo per i reati dichiarativi sancita dall’articolo 6 D.Lgs. 74/2000, il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto la punibilità anche a titolo di tentativo (comma 1-bis, articolo 6, D.Lgs. 74/2000) per i reati di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) e infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), quando gli atti diretti a commettere i delitti sopra menzionati sono compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La novità in commento trovano applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il fatto non deve integrare il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. 74/2000);
  • deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessano più stati UE;
  • il fatto illecito deve avere ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto (Iva) e
  • l’importo oggetto di evasione deve essere qualificato (non inferiore a dieci milioni di euro).

Tale modifica normativa si ritiene possa peraltro impattare anche sulla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, posto che in tale ambito viene espressamente prevista la punibilità, seppur mitigata sotto il profilo sanzionatorio, dei delitti presupposto tentati (articolo 26 D.Lgs. 231/2001).

Riguardo alle modifiche apportate ai reati già in precedenza facenti parte del basket dei reati 231/2001 si segnalano, fra le principali:

  • l’introduzione di aggravanti speciali per i reati di peculato mediante profitto dell’errore altrui (articolo 316 c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater c.p.) nei casi in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sia superiore ad euro 100.000;
  • l’estensione della punibilità per attività illecite perpetrate ai danni della Unione Europea attraverso il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per i reati (articolo 322 bis c.p.) di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri di Organi della Comunità Europea. Tale estensione è stata applicata anche al reato di truffa (articolo 640 c.p.);
  • aumenti delle pene in materia di aiuti comunitari per la produzione di olio di oliva quando, fuori dai casi di truffa aggravata, siano stati esposti dati o notizie falsi per conseguire indebiti aiuti superiori a 100.000 euro a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In definitiva, appare evidente come in questo contesto normativo particolarmente ampio e variegato oltre che in costante evoluzione, diviene per le società imprescindibile, al fine di evitare le pesanti sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, adottare, applicare e aggiornare efficaci Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, con un occhio di riguardo ai reati tributari, data la loro “trasversalità” e frequenza.