6 Maggio 2024

I crediti di ricerca e sviluppo e la nuova causa di non punibilità

di Luigi Ferrajoli
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Con atto n. 144 del Governo è stato pubblicato lo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario”, in attuazione degli articoli 1 e 20, L. 111/2023.

Le norme in esso contenute apportano alcune modifiche al D.Lgs. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Tra le novità, vengono introdotte le definizioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”, nonché la previsione che, in caso di indebita compensazione, la punibilità dell’agente per il predetto reato sia esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Il delitto di indebita compensazione è disciplinato dall’articolo 10 quater, D.Lgs. 74/2000, per cui è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Viene altresì punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Si ritiene che la nuova disposizione riguardi anche i crediti di imposta per gli investimenti in R&S (ossia ricerca e sviluppo), stabiliti dall’articolo 3, D.L. 145/2013.

Tale previsione ha attribuito un credito di imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4.9.1996.

La norma ha specificato che sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

La fattispecie puntualizza che non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ciò posto, negli ultimi tempi l’Agenzia delle entrate ha sempre più spesso contestato l’esposizione di tali crediti, per asserita mancanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, precedentemente indicati.

Ora, con la citata novella inserita nello Schema di Decreto Legislativo, si dovrebbe giungere ad una soluzione della questione, o almeno degli aspetti più rilevanti della tematica in esame, con l’espressa esclusione della punibilità della condotta, rilevante in sede penale, per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti dovuta a obiettiva incertezza normativa derivante dalla natura tecnica delle valutazioni o da particolari qualità che giustificano il credito.