15 Febbraio 2024

Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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Con la risposta ad interpello n. 11/2024, l’Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi di fotovoltaico agricolo, confermando, in gran parte, le indicazioni già rese in passato, ma fornendo, allo stesso tempo, importanti precisazioni su un caso specifico. Le indicazioni contenute nel documento di prassi sono, infatti, rilevanti per completare il quadro interpretativo che, a lustri di distanza dall’introduzione della normativa, ancora fatica a trovare gli esatti contorni.

La materia è decisamente complessa. Con il quadro normativo oggi in vigore, il sistema di tassazione dell’attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è costruito su un doppio livello di regolamentazione. Da un lato, abbiamo la circolare n. 32/E/2009 al cui interno sono riportati i parametri di connessione stabiliti da un Decreto dell’(allora) MIPAAF, individuati in:

  • impianto integrato su strutture aziendali;
  • volume d’affari dell’attività agricola superiore a quello derivante dalla produzione di energia;
  • coltivazione di terrenia copertura” dell’energia prodotta.

Dall’altro lato, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un nuovo sistema a beneficio delle attività di produzione di energia da fotovoltaico e biomassa, stabilendo, in modo semplificatorio, per il fotovoltaico, che fino a 260.000 kwh si ha una soglia di esenzione, superata la quale è prevista una tassazione forfettaria.

L’anello di congiunzione tra le 2 disposizioni, dopo un faticoso percorso, è stato individuato, tra gli altri, dalle risposte ad interpello n. 319/2022 e n. 33/2019, le quali hanno ribadito che i criteri di connessione stabiliti dal MIPAAF sono “necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario”.

È interessante riportare due stralci della risposta a interpello n. 11/2024 che ribadiscono, in modo ancora più marcato, il medesimo concetto. Da un lato, infatti, l’Agenzia delle entrate conferma che “i criteri di connessione con l’attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa” sono i richiamati parametri della 32/E/2009. Parimenti, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva [ora, 260.000 kwh anno] può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti [medesimi]requisiti

In altri termini, per poter applicare l’intero “pacchetto” normativo (attrazione nel reddito agrario e, per l’eccedenza oltre i 260.000 Kwh, applicazione del criterio forfettario), l’imprenditore agricolo che gestisce impianti fotovoltaici deve dimostrare di rispettare i criteri di connessione di cui al più volte citato DM del 2009. Eppure, una lettura attenta della norma, sia pure nella sua formulazione non felicissima, sembrerebbe considerare i 260.000 Kwh come franchigia al di sotto della quale la connessione si considera automaticamente “concessa” dal legislatore.

Ma c’è di più: in tutti i documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate sembra voler indicare che la connessione non è conseguenza automatica del rispetto dei parametri oggettivi; per verificarne la sussistenza occorre, infatti, che la produzione di energia non raggiunga soglie o caratteristiche tali da snaturare la stessa impresa contraddicendone la vocazione agricola. Tuttavia, non è chiaro quali siano questi limiti oltre i quali, nonostante il rispetto dei parametri richiamati nella circolare n. 32/E/2009, l’attività assuma le caratteristiche di una vera e propria iniziativa imprenditoriale autonoma e staccata da quella agricola. In proposito, si è tentato di trovare un punto di appoggio con la sentenza n. 66/2015 della Corte costituzionale la quale, tuttavia, con argomentazioni non del tutto condivisibili, è giunta alla conclusione di considerare il fotovoltaico agricolo quale attività diretta alla fornitura di beni. In questo senso, la connessione all’attività agricola viene ancorata all’utilizzo prevalente del fondo quale risorsa primaria dell’impresa; manca, però, un parametro oggettivo per misurare questo tipo di prevalenza che, peraltro, nel caso di terreni interamente coperti da pannelli produttivi, sembrerebbe nei fatti inapplicabile.

Ricordiamo che la citata risposta ad interpello n. 319/2022 aveva considerato connessa (verificato il rispetto dei parametri della circolare n. 32/E/2009) l’attività di produzione di energia derivante da due impianti di  circa 2MW; ora la risposta ad interpello n. 11/2024 giunge alle medesime conclusioni con riferimento a un parco fotovoltaico composto da 3 impianti che superano complessivamente i 5MW, ammettendo che il rispetto dei parametri della circolare n. 32/E/2009 può essere raggiunto, cumulando più requisiti tra quelli previsti dalla norma.

In definitiva, appare sempre più evidente che, a meno di palesi sperequazioni, quando il fotovoltaico esercitato da imprenditori agricoli rientri nei limiti alternativamente stabiliti dalla circolare n. 32/E/2009, esso sia da considerare connesso. Detto in altri termini, questi stessi parametri assurgono sempre più al rango di presunzioni con forza di legge e autorizzano l’applicazione della normativa sulla tassazione agevolata.