9 Luglio 2024

La procedura di correzione degli errori contabili

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 83, Tuir, con lo scopo di rafforzare il principio di derivazione rafforzata, prevede una particolare procedura di correzione degli errori contabili in maniera tal da semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Nello specifico, viene previsto che i contribuenti, i quali applicano il principio di derivazione rafforzata e che sottopongono il bilancio a revisione contabile, correggono gli errori contabili attribuendo dignità fiscale alla posta correttiva.

Prima di tutto, però, occorre sottolineare che le disposizioni sopra citate si applicano solo alla correzione dei c.d. errori contabili come definiti dal Principio Contabile OIC 29, ovvero una “rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa”.

L’errore contabile può essere:

  • rilevante, in tal caso la correzione è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo (la rettifica può essere apportata anche ad un’altra componente del patrimonio netto);
  • non rilevante, in questa ipotesi la correzione deve essere contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Ai fini di quanto sopra, un’informazione è considerata rilevante, quando la sua omissione (o errata indicazione) potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

Quindi, andando ad incrociare la disciplina contenuta nell’articolo 83, comma 1, Tuir, con quanto previsto dal Principio Contabile OIC 29, le possibili fattispecie che si possono presentare sono le seguenti:

  • correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale. In tale situazione il costo viene imputato nel conto economico dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e il contribuente dovrà effettuare una variazione in aumento per sterilizzare il componente negativo, in quanto non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà, poi, spedire una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
  • correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il ricavo viene imputato nel conto economico dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e il contribuente dovrà effettuare una variazione in diminuzione per sterilizzare il componente positivo, in quanto non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà, poi, spedire una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo;
  • correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il costo viene imputato direttamente a patrimonio netto (decrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà spedire una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
  • correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il ricavo viene imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà spedire una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in aumento per tassare il costo;
  • correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il costo viene imputato nel conto economico dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e il contribuente non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza il contribuente non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa;
  • correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il ricavo viene imputato nel conto economico dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e il contribuente non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza, il contribuente non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa;
  • correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale. In tale situazione il costo viene imputato direttamente a patrimonio netto (decrementandolo) effettuando una contestuale variazione in diminuzione, in quanto la correzione assume rilievo fiscale.

Di conseguenza il contribuente non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa;

  • correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che applica il principio di derivazione rafforzata, sottoponendo il bilancio a revisione legale. In tale situazione, il ricavo viene imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo), effettuando una contestuale variazione in aumento, in quanto la correzione assume rilievo fiscale. Di conseguenza, il contribuente non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa.