15 Febbraio 2024

Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?

di Matteo Pozzi
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L’estate sembra ancora lontana, ma la programmazione di camp e centri estivi sportivi è già a pieno regime, in quanto tutto dovrà essere pronto e definito per la promozione della proposta ai potenziali utenti che, così, avranno modo di perfezionare le relative iscrizioni, prima del termine della stagione sportiva.

La gestione di tali iniziative da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche non può prescindere dal prezioso e fondamentale apporto delle figure che opereranno, al fine di rendere il servizio efficiente e sicuro, nonché conforme agli standard qualitativi che il pubblico dei consumatori richiede (sia in termini di prestazione sportiva che in ambito educativo e sociale).

Come inquadrare correttamente tali soggetti?

La risposta non può tenere conto delle importanti novità che sono state introdotte dalla Riforma dello Sport e, in particolare, dal D.Lgs. 36/2021, in tema di lavoro sportivo, così come modificato e integrato dai due correttivi (D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 120/2023) che saranno il punto di riferimento delle sportive che intenderanno organizzare, alla fine della stagione sportiva, attività sportiva per i propri tesserati (anche come prolungamento della stagione sportiva) o per terzi, purché tale attività sia espressamente ricompresa all’interno dei relativi Statuti, così come stabilito dall’articolo 7, D.Lgs. 36/2021, in termini di oggetto sociale quale attività principale (“esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica”) o di quelle c.d. “secondarie”, purché strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Pertanto, l’impiego di personale in ambito sportivo con funzioni didattiche, di preparazione, di assistenza e/o di formazione, dovrà necessariamente essere inquadrato nella figura del “lavoratore sportivo”, ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, se retribuito (es. istruttore o allenatore), ovvero in quella del “volontario”, se la prestazione verrà resa, invece, in forma totalmente gratuita (salvo rimborso spese), così come stabilito dall’articolo 29, D.Lgs. 36/2021. Si ricorda, infatti, che il recente “correttivo bis” ha aperto anche alla possibilità del c.d. “lavoro occasionale”, in presenza dei relativi presupposti di legge.

Tuttavia, resta ancora aperto il tema delle c.d. mansioni “necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva”, rientranti nei regolamenti tecnici delle federazioni affilianti del sodalizio sportivo, ancora al vaglio delle relative approvazioni da parte della competente Autorità in materia.

Da tale presupposto discende che, per tutte quelle figure che andranno a ricoprire ruoli e compiti non strettamente connessi all’attività sportiva, non sarà possibile adottare il predetto inquadramento che, del resto, era già escluso dal vecchio “compenso sportivo”, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Manutentori, giardinieri, custodi, addetti alle pulizie, addetti al punto ristoro, ma anche animatori ed educatori, dovranno avere un trattamento giuslavoristico rientrante nei caratteri ordinari senza necessità di assunzione diretta (es. lavoro intermittente o occasionale), oppure attraverso l’esternalizzazione del servizio richiesto come, ad esempio, avviene per quelli di custodia o pulizia impianti sportivi.

Per i compiti c.d. “di segreteria” si potrà ricorrere alla figura della co.co.co “amministrativo-gestionale”, anch’essa disciplinata dalla riforma dello sport, nel contesto dell’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

Ricordiamo, peraltro, che il recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Impianti Sportivi e Attività Sportive”, sottoscritto in data 12.1.2024, ha allineato la disciplina alle disposizioni della Riforma dello Sport, ricomprendendo la figura della collaborazione coordinata e continuativa, conferendo pari dignità e diritti anche alla forma di lavoro autonomo maggiormente utilizzata nel settore dello sport dilettantistico, al pari di quella dipendente, che già godeva delle ordinarie forme di tutela contributiva ed assistenziale. Lo stesso CCNL prevede, anche, una specifica regolamentazione della flessibilità nel part time e nel lavoro stagionale, sebbene con riferimento alle attività interrotte per un periodo non inferiore ad almeno sessanta giornate.

Per una adeguata e corretta gestione dei centri estivi, quindi, il sodalizio sportivo organizzatore potrà spaziare tra le differenti tipologie contrattuali per inquadrare il personale addetto, attingendo anche dalle importanti novità della riforma, nonché dalla rinnovata contrattazione collettiva di settore.