17 Novembre 2020

Processo tributario: rebus udienza telematica e trattazione scritta

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione, secondo la rispettiva competenza, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

È altresì possibile che solo una parte delle udienze e camere di consiglio siano celebrate con modalità telematiche, dovendosi tener conto delle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e dei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. Il che rischia di rendere di fatto inoperante la previsione, atteso che ad oggi giudici e segretari non dispongono della strumentazione tecnica necessaria, quali computer portatili e connessione internet.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione con modalità telematiche, la segreteria deve darne avviso alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, indicando giorno, ora e modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento telematico e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento telematico si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

Nel caso in cui sia stata presentata istanza di discussione e non sia possibile procedere alla celebrazione dell’udienza con modalità telematiche, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

In sostanza, se la parte si oppone al passaggio in decisione della controversia sulla base degli atti, presentando apposita istanza di discussione, ove possibile si procederà alla pubblica udienza con modalità telematiche, altrimenti si procederà mediante trattazione scritta con scambio di memorie conclusionali e di replica.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata.

Da ultimo, per tutto quanto non previsto dal citato articolo 27, si rimanda alla disciplina generale delle udienze telematiche contenuta nell’articolo 16 D.L. 119/2018.

In considerazione di ciò, con riferimento alla collegialità delle deliberazioni, non essendo ancora chiaro se il collegio debba essere presente nell’ufficio giudiziario, ma considerato che “il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza”, dovrebbe valere quanto previsto per le udienze civili. Conseguentemente, anche nel processo tributario ciascun membro del collegio potrebbe collegarsi da remoto senza obbligo di presenza nell’ufficio giudiziario.

In caso di esonero dalla partecipazione alle udienze, invece, dovrà procedersi in ogni caso alla sostituzione del singolo membro o al differimento della trattazione della causa al 2021, fermo restando il principio della deliberazione collegiale.

L’ultimo tassello previsto dalla legge per l’attivazione delle udienze telematiche è intervenuto lo scorso 11 novembre, data nella quale il Mef ha pubblicato il decreto direttoriale n. RR 46, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, dopo i pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente il 23 giugno e il 23 ottobre 2020.

La piattaforma prescelta per lo svolgimento delle udienze da remoto è Skype for Business e il collegamento dovrà essere effettuato tramite dispositivi “che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il SIGIT per il processo telematico.