12 Aprile 2023

Prestazioni sportive: sintesi dell’evoluzione dei premi

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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Merito della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), tra gli altri, è stato quello di far rientrare nuovamente la disciplina dei premi nell’ambito del campo di applicazione dell’articolo 30 D.P.R. 600/1973 staccandolo dalla disciplina dei compensi sportivi a cui era stato equiparato con la L. 342/2000 e il testo del novellato dell’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir.

Invero, è prassi frequente nello sport la corresponsione di un benefit (sia esso in natura oppure in denaro), in favore di uno o più beneficiari, legato al raggiungimento di un risultato che, più che alla partecipazione, mira al podio.

Per fare un esempio, si pensi ai premi erogati a tecnici o tesserati di Asd o Ssd, legati a performance sportive, come il passaggio di categoria oppure il premio percepito da un atleta dilettante in una gara di pesca, podistica, ecc..

Il comma 6 quater dell’articolo 36 D.Lgs. 36/2021 delinea la definizione di premio, quale corresponsione di somme ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, ad opera del Coni, CIP, FSN, discipline sportive associate, Eps, Asd e Ssd, sia a titolo di partecipazione a raduni in qualità di rappresentanti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni (nazionali o internazionali), che per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Nel primo caso, il premio assume i tratti di un “attestato di partecipazione”, mentre nel secondo caso il c.d. “premio vittoria”, rappresenta una vera e propria “ricompensa”.

La caratteristica fondamentale del premio, dunque, è la funzione di incentivo e, allo stesso tempo, di gratificazione per i risultati sportivi raggiunti.

Tratto essenziale è l’aleatorietà, nel senso che il premio è collegato ad una condizione futura ed incerta, che deve verificarsi affinché lo sportivo possa beneficiarne: si tratta generalmente di un risultato da raggiungere (che potrebbe anche non essere raggiunto).

Come tale, il premio assume i caratteri di impulso alla vittoria per massimizzare la propria prestazione.

Inoltre l’erogazione del premio non può essere contrattualizzata, né prestabilita: la sua corresponsione prescinde dalla volontà congiunta delle parti.

In tal senso si ritiene che il premio possa essere liberamente predeterminato nell’an e definito nel quantum, fermo restando il divieto di non discriminazione: stesso premio alle medesime condizioni per tutti gli appartenenti a quella precisa categoria.

Le scelte nella corresponsione del premio, in tal senso, non si ritengono sindacabili, purché vincolate a condizioni oggettivamente prestabilite, identificate o identificabili, ma sempre future ed incerte.

Il premio non va confuso con la retribuzione differita legata a risultati.

In questo secondo caso prevale la componente negoziale, mentre il premio ha la caratteristica della unilateralità, ossia io che l’ho promesso posso poi pure rifiutarmi di erogarlo senza che il vincitore abbia acquisito alcun diritto soggettivo sul premio medesimo.

Il premio potrà essere corrisposto anche a volontari.

Infatti, la legge (articolo 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021) si limita a stabilire espressamente il solo divieto assoluto di retribuzione, salvo rimborso delle spese documentate a piè di lista (vitto, alloggio, trasporto per le prestazioni sportive fuori il comune di residenza).

La ratio appagante dell’istituto ne impone un’applicazione estensiva, senza discriminazione alcuna, volontari compresi.

Dunque, anche una prestazione eccellente di un volontario potrebbe determinare l’attribuzione del premio.

Ma passiamo all’aspetto fiscale.

A questo genere di emolumenti si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%, da versare all’erario con modello F24 entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello in cui viene percepito (codice tributo 1047) e con rivalsa facoltativa: chi eroga il premio non è necessariamente tenuto ad assolvere al pagamento che potrà, dunque, essere anche a carico esclusivo del percettore.

La ritenuta è definitiva, pertanto non necessita alcun adempimento, ad eccezione dell’obbligo in capo a chi la corrisponde, di inserirlo nell’apposito prospetto del modello 770 entro il mese di ottobre dell’anno successivo o, in alternativa nella dichiarazione dei redditi (qualora prevista).

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro, i beneficiari hanno la facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.

Nel caso in cui il premio fosse in natura, si dovrà applicare la ritenuta sul valore commerciale del bene stesso.