6 Giugno 2024

La gestione dei centri sportivi in ambito della sicurezza del Lavoro (terza parte)

di Biagio Giancola
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel campo estivo sportivo, l’impiego di lavoratori e collaboratori che prestano la propria attività sportivo-dilettantistica non può prescindere dal tema della sicurezza sul lavoro, corollario del diritto fondamentale alla tutela della dignità del lavoratore, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 36/2021, le cui lettere c) e g) prevedono, rispettivamente:

  • il diritto degli atleti di “praticare sport in un ambiente sicuro e sano” e;
  • l’obbligo in capo alle ASD/SSD di “proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori”.

L’articolo 33, D.Lgs. 36/2021, rubricato Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”, rinvia alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva, e rinvia all’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, per l’estensione della sorveglianza sanitaria e, quindi, dei controlli medici di tutela della salute del lavoratore, anche nell’esercizio delle attività sportive, con l’obbligo di verificare l’idoneità alla mansione a cura del nominato medico del lavoro, nei casi in cui la prestazione non sia riferita all’esercizio dell’attività sportiva, fermo restando la possibilità di servirsi della certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Quanto all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, il comma 6, dell’articolo 33, D.Lgs. 36/2021, prevede una regolamentazione specifica del tema sicurezza e salute dei minori, tramite il rinvio ad un decreto ministeriale ancora da emanarsi di concerto tra il Ministro dello Sport e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà prevedere, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione annuale della nomina del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante di appartenenza sia in sede di affiliazione che ad ogni successiva riaffiliazione. Inoltre, il tema della dignità di tutti i lavoratori viene altresì recepito dall’articolo 16, D.Lgs. 39/2021, a presidio della parità di genere e della tutela del minore da qualsiasi forma di abuso e/o discriminazione.

Dal sintetico quadro giuridico rappresentato ne viene fuori che la riforma dello sport, non solo garantisce una maggiore tutela per gli operatori sportivi, ma impone anche nuovi standard per l’organizzazione dei centri estivi sportivi, luoghi di grande importanza per l’educazione fisica e il benessere dei giovani partecipanti.

Gli obblighi a carico delle ASD/SSD variano a seconda dell’inquadramento e dell’entità dei compensi dei lavoratori sportivi. Ecco alcuni degli adempimenti principali.

I lavoratori sportivi autonomi, non quelli subordinati per i quali non sono previste esenzioni, con compensi annui non superiori a 5.000 euro, sono assimilati ai lavoratori autonomi secondo l’articolo 21, D.Lgs. 81/2008 e per essi non esiste l’obbligo a carico di chi organizza il centro estivo (ASD/SSD) di sottoporli a visita medica, ai sensi dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, ovvero di organizzare corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, salvo che tali tutele vengano richieste dai lavoratori autonomi medesimi e, in tal caso, l’associazione o società sportiva è obbligata a tali adempimenti, seppure ponendo le spese da sostenere a carico esclusivo dei lavoratori.

Esistono, poi, alcuni obblighi sulla sicurezza che si mantengono in capo alle ASD/SSD che organizzano il centro estivo, vedasi:

  • l’informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, sistemi antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 36, D.Lgs. 81/2008;
  • la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) se richiesti dalla valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 18, D.Lgs. 81/2008.

Per i lavoratori con compensi superiori a 5.000 euro, la normativa diventa più stringente e le ASD/SSD sono tenute a:

  • redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e un Medico Competente;
  • fornire DPI;
  • garantire la formazione e l’informazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, per i lavoratori minorenni, è obbligatorio aggiornare il DVR e informare i genitori o tutori legali sui rischi e le procedure di emergenza. È anche necessaria la nomina di un responsabile per la protezione dei minori per prevenire qualsiasi forma di abuso, ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 81/2008.

Alla luce del quadro delineato, è fondamentale per le ASD/SSD effettuare una valutazione dei rischi per tutte le attività previste nei centri estivi, ricordando che la valutazione dei rischi in un centro sportivo deve includere anche le attività svolte dai volontari.

Ciò include l’analisi delle attrezzature utilizzate e lo stato di manutenzione di esse, delle condizioni dei campi e degli spazi sportivi, nonché delle modalità di gestione delle emergenze. La redazione del DVR è, quindi, un passo cruciale per documentare i rischi e le misure di prevenzione adottate.

Il personale dei centri estivi deve essere adeguatamente formato sulle procedure di sicurezza, primo soccorso e utilizzo dei DPI. La formazione dovrebbe coprire anche l’uso dei defibrillatori semiautomatici (DAE), obbligatori in tutte le strutture sportive dal 2017, ricordando che il personale formato sul DAE deve essere sempre presente durante le attività sportive; quindi, in caso potrebbe essere necessario formare più di una persona, così da permettere la rotazione del personale presente alle attività.

In definitiva, nei centri estivi devono essere implementate misure di prevenzione e protezione adeguate anche in riferimento ai luoghi utilizzati. Questo include la disponibilità di attrezzature sicure, la manutenzione regolare degli impianti sportivi, la predisposizione di piani di evacuazione e la formazione del personale per gestire situazioni di emergenza.

Quanto finora esposto si applica anche ai volontari che operano nei centri sportivi i quali, nonostante prestino la loro attività senza corrispettivo, sono equiparabili, ai fini della sicurezza del lavoro, ai lavoratori autonomi con compenso inferiore ai 5.000 euro e, pertanto, devono essere tutelati al pari di tali lavoratori, in quanto sono esposti agli stessi rischi e devono beneficiare delle stesse misure di sicurezza e protezione.

Va rammentato che le società sportive sono responsabili per qualsiasi danno provocato ad atleti, lavoratori e spettatori in relazione alle attività sportive svolte.

Le sanzioni previste dall’articolo 55, D.Lgs. 81/2008, per la mancata conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro possono includere arresti, ammende significative e, in alcuni casi, la sospensione dell’attività; pertanto, le ASD/SSD che organizzano centri sportivi estivi devono assicurarsi di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.