7 Luglio 2023

Osservazioni e richieste al pvc non godono della sospensione feriale dei termini

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 1, L. 742/1969, come modificato dall’articolo 16 D.L. 132/2014, conv., con modif., in L. 162/2014, prevede la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno”.

In particolare, secondo l’articolo 155 c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale.

Il periodo di sospensione feriale dei termini vale per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all’articolo 19 D.Lgs. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l’oggetto del ricorso (cfr. circolare 98/E/1996).

La sospensione trova applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente:

  • proposizione del ricorso introduttivo;
  • costituzione in giudizio del ricorrente;
  • deposito di documenti e di memorie illustrative;
  • proposizione dell’atto di appello;
  • proposizione del ricorso per Cassazione;
  • riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
  • eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l’interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40Lgs. 546/1992.

Per quel che qui ci interessa specificatamente, rileviamo che il legislatore ha fissato, con l’articolo 12 L. 212/2000, i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica, stabilendo le regole in ordine alle modalità di esecuzione dei controlli.

Soprattutto, il rispetto e la salvaguardia, dedicata dal legislatore, alla mera possibilità concessa al contribuente di far seguire “osservazioni e richieste”, dopo la conclusione della verifica, declinata nel comma 7, dell’articolo 12 L. 212/2000, nonché la conseguente necessità di valutare la fondatezza delle eventuali eccezioni rappresentate, hanno imposto, di fatto, all’attività di accertamento una battuta d’arresto, che la norma contiene in almeno sessanta giorni.

Tale spazio, che segue la verifica, ma precede l’emissione dell’atto di accertamento, che è stata opportunamente valorizzata dal legislatore, consentendo al contribuente di assumere una posizione attiva, si pone nell’ambito del procedimento di accertamento tributario, ma non investe la fase processuale.

Sul punto, con la sentenza n. 10584 del 19.04.2023, la Corte di Cassazione – il caso approdato davanti ai massimi giudici di legittimità investe sostanzialmente l’applicazione o meno della sospensione feriale dei termini alla pausa riconosciuta al contribuente, a garanzia del contraddittorio, a conclusione dell’attività di controllo esterna, per poter presentare osservazioni e richieste – ha ribadito che, in tema di sospensione feriale dei termini, l’articolo 1 L. 742/1969 è applicabile ai soli termini processuali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all’emissione del provvedimento, atto quest’ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

Ne discende che al termine dilatorio, previsto dalla l. 26 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7), a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale” (Cass. n. 3903/2023).

Per gli Ermellini, il tenore della norma regolatrice della sospensione feriale dei termini processuali è inequivoco nel circoscrivere ai termini “processuali“, e solo ad essi, la sua applicabilità, con esclusione dei termini endo-procedimentali.

Viceversa, la sospensione dei termini gioca nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, dove la presentazione dell’istanza prevista dall’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, genera, fra l’altro, la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell’atto.

Infatti, per effetto di quanto disposto nell’ambito del D.L. 193/2016 – articolo 7 quater, comma 18, introdotto in sede di conversione in L. 225/2016 – “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.