18 Luglio 2019

Organo di controllo e numero di dipendenti: come si calcolano?

di Clara PolletSimone Dimitri
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Uno dei parametri da considerare per verificare la necessità di nominare l’organo di controllo o il revisore riguarda il numero di dipendenti.

L’articolo 2477, comma 2, cod. civ., nella versione risultante dopo la conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non vi provvede, la nomina viene effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Le Srl e le società cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore del Codice della Crisi) quando ricorrono i requisiti sopra indicati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma, entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019).

La verifica dei parametri deve essere eseguita con riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018).

Il D.M. 18.04.2005 fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi; nell’allegato sono indicate le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali con riferimento al fatturato, totale di bilancio e occupati.

Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa (ora Libro Unico del Lavoro – Lul) e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, salvo i casi in cui il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tale circostanza si calcola la frazione di ULA).

Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo indicato dal D.M. 18.04.2005 si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.

Ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo tratto dal decreto.

Tipologia Numero dipendenti ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione 10 10
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione 1 per nove mesi

10 per quattro mesi

0,75 (*)

3,33 (**)

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in considerazione 6 3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione 2 per nove mesi 0,75 (****)
Totale 29 17,83

(*) – 1 x 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – 10 x 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – 0,5 x 6 x 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – 0,5 x 2 x 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal D.Lgs. 151/2001, gli stessi non devono essere conteggiati.

La Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento del 15 gennaio 2016 specifica che il numero di dipendenti occupati è calcolato su media giornaliera, confermando quanto indicato nella relazione illustrativa all’articolo 18 D.Lgs. 127/1991.

Così, ad esempio, se un’impresa impiega 25 dipendenti per 200 giorni e 17 dipendenti per 135 giorni, il numero di dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio sarà dato dal seguente calcolo: [(25×200) + (17×135)]: 365 = 19,99.

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; a tali fini, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (articolo 6 D.Lgs. 61/2000).

Si consideri l’esempio di un’azienda con tre lavoratori assunti con contratto part-time e con orari settimanali rispettivamente di 18, 20 e 24 ore. Considerando un orario normale di 40 ore settimanali, si procederà nel seguente modo: (18 + 20 + 24 = 62 ore): 40 = 1 unità con resto di 22 ore. Poiché le 22 ore superano la metà dell’orario normale, opera l’arrotondamento all’unità superiore; pertanto, i tre lavoratori part-time in esame sono computati come due unità lavorative (circolare Min. Lavoro 30.04.2001 n. 46).

Si ricorda inoltre che nella nota integrativa quale parte integrante del bilancio, l’articolo 2427, comma 1, n. 15, cod. civ. richiede che sia indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.

Laboratorio professionale di riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie