12 Marzo 2024

Operazioni straordinarie: la sezione II del quadro RV nel modello Redditi 2024

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Le società che nel 2023 hanno partecipato ad operazioni straordinarie di fusione o scissione, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RV del Modello Redditi 2024, definitivamente approvato con Provvedimento Ade n. 68514/2024.

Il quadro RV richiede una mole rilevante di informazioni e dati sulla cui indicazione possono sorgere alcuni dubbi, atteso il fatto che le istruzioni ufficiali sono piuttosto succinte e che la dottrina raramente si è interessata a questo adempimento. Va segnalato, inoltre, che, nel corso del 2023, è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la scissione scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1, cod. civ., che certamente presenta rilevanti differenze rispetto alla scissione ordinaria, mentre il quadro RV non registra specifiche attenzioni in merito a questa particolare operazione.

 

La sezione II: i dati dell’operazione di fusione o scissione

Nella sezione II° del Quadro RV devono essere riportati una serie di dati relativi sia alla società avente causa (incorporante o beneficiaria, parte I) sia della società dante causa (incorporata o scissa, parte II), ma l’obbligo compilativo verte solo sulla società avente causa, ciò anche nella ipotesi in cui la scissione sia parziale, per cui la società dante causa mantiene la propria esistenza. Al riguardo, va ricordato che l’obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi per il soggetto estinto verte sulla società risultante dalla fusione, la quale, se è stata assegnata valenza retroattiva all’operazione, dovrà far convergere i dati reddituali della dante causa nel proprio conto economico, mentre se non è stata decisa la retrodatazione avrà nove mesi a disposizione (decorrenti dalla data di effetto dell’operazione) per redigere la dichiarazione della frazione di periodo d’imposta della società estinta, ai sensi dell’articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998. Nel caso particolare della scissione, va segnalato che la retrodatazione fiscale può essere decisa solo a seguito di scissione totale, considerando che, laddove ciò sia stabilito, nessun adempimento dichiarativo sussiste per la scissa, i cui dati reddituali saranno confluiti nelle beneficiarie.

Va segnalato che questa previsione sembra escludere che nella scissione scorporo possa essere stabilito un effetto retroattivo, posto che in tal caso la scissione non può mai essere totale, in quanto la scissa “continua la propria attività”.

Ciò posto va interpretato il dato dell’articolo 5 bis, comma 3, D.P.R. 322/1998, quando afferma che l’obbligo dichiarativo è posto in scadenza entro nove mesi dalla data di effetto dell’atto a prescindere da eventuale efficacia retroattiva, il che, ad una prima lettura, sembrerebbe contraddire l’assenza dell’obbligo dichiarativo in caso di retrodatazione. In realtà, non vi è contraddizione, come ha spiegato la risoluzione n. 132/E/1996, nel senso che l’effetto retroattivo di cui parla l’articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998, è quello civilistico, il che non comporta che la dichiarazione debba essere sempre presentata. Dovrà essere presentata la dichiarazione, se l’effetto retroattivo è disposto non all’inizio dell’esercizio, bensì in una data intermedia tra l’inizio dell’esercizio e la data dell’atto di scissione, ma i nove mesi decorrono sempre dalla data di effetto della stessa scissione. Resta il fatto che la dichiarazione della scissa, in caso di scissione, va presentata dalla beneficiaria solo in caso di scissione totale, mentre se è disposto l’effetto retroattivo all’inizio dell’esercizio, non va presentata alcuna dichiarazione dei redditi specifica della società scissa. Detto ciò, va ribadito che l’obbligo di compilare la sezione II del quadro RV prescinde dalla sussistenza dell’obbligo posto in capo all’avente causa di redigere la dichiarazione dei redditi della società dante causa. In tal senso, ad esempio, in caso di scissione parziale, la beneficiaria compilerà la sezione II del quadro RV, anche se essa non deve eseguire alcun adempimento dichiarativo per la società’ scissa.

 

Gli specifici problemi compilativi

Nel rigo RV 14 della sezione II, parte I, emerge un primo problema compilativo. Si chiede di indicare la quota percentuale di patrimonio netto contabile trasferito dalla scissa alla beneficiaria. Si pone il problema di quale dato fornire in caso di scissione negativa, in cui non vi è alcuna quota di netto contabile trasferito, anzi il netto contabile si incrementa in capo alla scissa per effetto della scissione. In tal caso, si potrebbe ritenere che nessuna indicazione debba essere inserita nel rigo, ma indicando zero, il software controllo segnala un errore. Una possibile soluzione potrebbe essere di indicare la quota percentuale di patrimonio effettivo trasferito (e non quella contabile), considerando che la scissione negativa è possibile se il patrimonio netto effettivo trasferito è positivo (Notariato Triveneto, Massima L.E. 17.1). Detto ciò, recentemente si è ritenuto (Notariato Triveneto, Massima L.E.18) che sia legittima anche la scissione negativa a valori correnti effettivamente negativi, in caso di beneficiaria preesistente e con patrimonio capiente ad assorbire il deficit patrimoniale trasferito. In tal caso, risulta impossibile superare il problema compilativo sopra citato.

Il problema si ripropone a maggiore ragione, con la scissione scorporo, nella quale non vi alcun patrimonio netto della scissa trasferito alla beneficiaria. Infatti, la scissa trasferisce effettivamente una entità (azienda o singolo/i beni) che presenta un valore patrimoniale, ma riceve in cambio una partecipazione, il che fa sì che non vi sia alcun trasferimento reale di patrimonio netto. In tal caso, se l’errore risulta bloccante non vi sono molte soluzioni accettabili, se non quella di indicare una percentuale che risulta confrontando il valore del netto contabile trasferito in proporzione al valore del netto patrimoniale ante scissione, anche se questo dato non significa che la scissa ha subito una riduzione patrimoniale.

Ovviamente, il medesimo problema si pone in relazione al rigo RV 37 della sezione II in cui vanno inseriti i dati della società scissa; rigo in cui si chiede di indicare la quota di patrimonio netto rimasta alla scissa: il dato dovrebbe accogliere l’indicazione 100%, ma per superare la segnalazione di errore ci si potrà comportare specularmente a quanto sopra indicato.