16 Novembre 2022

Nuovo Patent box: opzione nel modello Redditi 2022

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Esordisce nei modelli Redditi 2022 l’opzione per il nuovo regime Patent Box.

L’articolo 6 D.L. 146/2021 e ss.mm.ii. ha infatti abrogato la previgente disciplina di cui all’articolo 1, commi 37-45, L. 190/2014 e ss.mm.ii., sostituendola, a partire dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021, con un regime di tipo front-end che garantisce una maggiorazione del 110%, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, dei costi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ideazione e realizzazione software, finalizzati alla creazione, al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento di brevetti industriali, software protetto da copyright e disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.

La disciplina innovata concilia alcuni elementi di continuità rispetto alla previgente con aspetti inediti:

  • dal precedente regime eredita in particolare la c.d. ”penalty protection”, la disapplicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 in caso di rettifica dell’Amministrazione finanziaria, previa predisposizione di “idonea documentazione”;
  • rispetto al precedente regime introduce il “meccanismo premiale” (c.d. recapture ottennale) che attribuisce rilevanza alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di ottenimento della privativa fino all’ottavo.

Il nuovo regime è azionabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021 e, come precisato in relazione al vecchio regime dal provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 48243/2022, punto 12.5: “I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”.

I soggetti investitori, titolari di reddito d’impresa, possono dunque esercitare l’opzione per l’adesione al nuovo regime Patent Box, di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile a scadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta a cui si riferisce.

Nel caso di contribuenti che abbiano in corso un’opzione al previgente regime Patent Box è necessario operare un distinguo:

  • soggetti che hanno sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, che continuano a fruire del precedente regime Patent Box fino alla sua naturale scadenza quinquennale;
  • soggetti che hanno aderito al previgente regime semplificato (opzione OD), che continuano a fruire del previgente regime Patent Box fino alla sua naturale scadenza quinquennale senza dover rinnovare l’opzione OD annualmente, come precisato dalle Entrate nella risposta all’interpello 413/2022;
  • soggetti che hanno presentato istanza di accesso o rinnovo del vecchio regime Patent Box ma non ancora sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, che possono esercitare l’opzione al nuovo regime.

Ciò premesso, per usufruire del nuovo regime Patent Box dal periodo d’imposta 2021, il contribuente è tenuto a compilare, nel modello Redditi 2022, i seguenti quadri e/o righi (si è assunto a riferimento il modello Redditi 2022 SC):

  • quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l’esercizio dell’opzione e della c.d. penalty protection;
  • quadro RS – righi da RS530 a RS532 – per il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto di Patent Box;
  • rigo RF55 – codice 86 – per l’applicazione della variazione fiscale in diminuzione, pari al 110% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta 2021 e nei precedenti fino al 2013, in caso di applicazione del “meccanismo premiale”.

Nel modello Irap 2022 andrà applicata la medesima variazione fiscale in diminuzione, in relazione al quadro IC società di capitali, al rigo IC57 – codice 16.

 L’opzione al nuovo regime Patent Box è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre, per la generalità delle imprese, dal periodo d’imposta 2021 fino al 2025, con facoltà di rinnovo a scadenza.

Ogni contribuente interessato è tenuto a barrare contemporaneamente le caselle 1 e 2 del rigo OP21:

  • con la casella 1 si esercita l’opzione al nuovo regime Patent Box;
  • con la casella 2 si comunica il possesso della Documentazione idonea, in assenza della quale non è possibile godere della “penalty protection”.

Ai fini della disapplicazione delle sanzioni la Documentazione idonea deve inoltre essere sottoscritta dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il fascicolo documentale deve essere articolato in due sezioni, come previsto al punto 7 del provvedimento attuativo:

  • sezione A, destinata ai dati sulla struttura partecipativa dell’impresa, sulla natura di soggetto investitore, sulle attività rilevanti svolte anche con imprese associate e su quelle commissionate extra-muros, sul modello organizzativo dell’impresa, sulle finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte (relazione tecnica) nonché su funzioni, rischi e beni dell’impresa;
  • sezione B, destinata a esporre dati sulle spese agevolabili sostenute in riferimento a ogni bene immateriale e sulle variazioni fiscali a esso direttamente e indirettamente riferibili.

Le caselle 3 e 4 sono riservate al caso particolare dei contribuenti che, avendo presentato istanza di accesso o rinnovo del vecchio regime Patent Box ma non avendo ancora sottoscritto l’accordo preventivo, intendano aderire al nuovo regime:

  • con la casella 3 si comunica l’opzione per il nuovo regime, in alternativa al regime opzionato nei precedenti periodi d’imposta;
  • con la casella 4 si indica il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza.

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime Patent Box al rigo OP21, sono tenuti a compilare anche i righi di monitoraggio dati da RS530 a RS532, in relazione a ciascuna categoria di bene immateriale per cui si è esercitata l’opzione:

  • in colonna 1 si indica il numero dei beni immateriali;
  • in colonne 2,3,4 si indica l’ammontare delle spese intra-muros sostenute, relative rispettivamente al personale, alle quote di ammortamento, quote capitali dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali, e ad altri costi (spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, spese per materiali, spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa o spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati);
  • in colonna 5 si indica l’ammontare delle spese extra-muros sostenute per contratti di ricerca e in colonna 6 il codice fiscale del fornitore/commissionario;
  • la casella 7 va barrata in caso di applicazione del “meccanismo premiale”, di cui al comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021.

Le istruzioni al modello Redditi 2022 precisano: “Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi”.

Infine al rigo RF55, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, è stato introdotto il codice 86 per indicare il 110% delle spese agevolabili imputate al periodo d’imposta 2021 e, in caso di applicazione del “meccanismo premiale” ai precedenti fino al 2013, “in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse”.