16 Novembre 2022

Niente esimenti per i beneficiari di trust esteri opachi

di Ennio Vial
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La circolare 34/E/2022 ha definitivamente chiarito che i beneficiari residenti di trust opachi esteri soggetti ad una tassazione privilegiata non possono invocare le esimenti di cui al comma 2 dell’articolo 47 bis Tuir.

In sostanza, quando un trust non residente extra comunitario, e forse anche comunitario, è soggetto ad un livello impositivo nominale inferiore al 50% di quello italiano, i beneficiari residenti sono assoggettati a tassazione sui frutti percepiti che, generalmente, dovranno essere indicati nel rigo RL2 del Modello Redditi persone fisiche.

Non entriamo in questa sede nel merito della questione – tutt’altro che banale ed irrilevante – circa l’applicazione della previsione anche al caso dei trust comunitari e dello SEE che scambia informazione.

L’aspetto che vogliamo considerare attiene alla applicabilità delle due esimenti di cui al comma 2 dell’articolo 47 bis al caso di specie.

La prima (lett.  a) attiene alla dimostrazione che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

La seconda (lett. b) attiene alla dimostrazione che dalle partecipazioni (nel nostro caso dal trust) non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1, ossia i Paesi con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano.

Il fatto che l’Agenzia non riconosca la possibilità di sfruttare queste esimenti appare conforme alla lettera della norma.

Infatti, l’articolo 47 bis non precisa a cosa servano le esimenti in discorso. Sono altre le norme che fanno riferimento ad esse, arricchendole di effetti pratici.

Ad esempio, l’articolo 89, in tema di dividendi percepiti da società di capitali, prevede che la prima esimente è necessaria per poter beneficiare del credito di imposta indiretto o della pex al 50% (c.d. minipex).

È sempre l’articolo 89 che richiama la seconda esimente per poter beneficiare della tassazione ordinaria (in luogo di quella paradisiaca) sui dividendi.

Purtroppo, l’articolo 44, comma 1, lett. g sexies, in tema di tassazione dei beneficiari di trust opachi esteri paradisiaci, nulla prevede sul possibile uso delle esimenti.

Ma è davvero una carenza insormontabile?

Se circoscriviamo la nostra analisi al caso del trust assimilato ad un ente non commerciale – ipotesi più diffusa di trust – la prima esimente relativa allo svolgimento di una attività economica, fermo restano che appare ignoto l’effetto di una eventuale dimostrazione, non potrà mai essere dimostrata. Quindi l’interesse scema.

Passiamo a questo punto alla seconda. Anche in questo caso bisogna nuovamente chiedersi: ma se dimostro che la localizzazione del trust in un paradiso non impedisce la regolare tassazione dei frutti, cosa ottengo?

Assolutamente niente perché nessuna norma prevede alcunché.

Supponiamo, tuttavia, arrogandoci il ruolo di legislatore, di poter concedere al suddetto trust la non tassazione dei frutti in capo al beneficiario, come accade per i trust non paradisiaci. Ci si deve chiedere, tuttavia, se l’esimente sia davvero necessaria.

I casi che mi vengono in mente per affermare che la tassazione effettiva è intervenuta potrebbero essere i seguenti:

  • il trust è soggetto ad un livello impositivo veramente basso nel suo Paese ma una parte consistente del suo reddito viene assoggettato ad un livello impositivo adeguato in un Paese diverso da quello di residenza;
  • il trust non sconta imposizione in quanto la tassazione interessa il beneficiario. Ben potrebbe infatti accadere che un Paese esenti da tassazione il trust, preferendo tassare il beneficiario per cassa al momento della percezione dei frutti.

Il primo caso potrebbe essere gestito approcciando il regime impositivo estero come un regime speciale. Se prevalgono i proventi di questo regime fiscale, il trust è salvo in quanto adeguatamente tassato.

Il secondo caso potremmo, invece, gestirlo mutuando l’approccio della circolare 18/E/2021 in tema di disciplina controlled foreign companies. Dovendo valutare il regime impositivo della società estera, l’Agenzia afferma che per le società trasparenti è opportuno tener conto anche della tassazione del socio. Mutatis mutandis, nel caso del trust terremo conto anche della tassazione del beneficiario italiano subita nel Paese estero.