13 Dicembre 2023

L’effettuazione delle prestazioni di servizio ai fini Iva

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Quando si parla di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, si fa riferimento al concetto di effettuazione dell’operazione esposto nell’articolo 6, D.P.R. 633/1972. Nella recente norma di comportamento n. 223/2023, l’AIDC ha esaminato il fatto generatore, l’esigibilità e la fatturazione dei servizi.

In particolare, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Le operazioni indicate all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972, sono le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, o comunque a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa con talune esclusi e precisazioni.

In deroga al comma 3 e comma 4, dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno (e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo), si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

In eccezione alla regola generale nazionale, le prestazioni di servizi “generiche”, disciplinate dall’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), D.P.R. 633/1972, sono adempiuti dai cessionari o committenti, mediante integrazione della fattura per prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero mediante autofattura nel caso di prestatore extracomunitario.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi (o indipendentemente da essi) sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nell’articolo 21, D.P.R. 633/1972.

Quindi l’esigibilità dell’imposta sui servizi si ha all’atto del pagamento del corrispettivo, salvi i soli criteri in deroga disposti dall’articolo 6, D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle fatturazioni anticipate, alle prestazioni gratuite in autoconsumo (periodiche e non), nonché ad alcune operazioni ivi precisate, che prevedono il coinvolgimento di un soggetto non residente. Quello dell’esigibilità dell’imposta è il momento in cui l’Erario matura il diritto di pretendere il pagamento del tributo. È questa la fase determinante per l’emissione della fattura.

La rilevanza del momento di effettuazione riguarda sia il lato attivo che quello passivo.

L’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, prevede che la fattura debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi del precedente articolo 6, D.P.R. 633/1972. In via ordinaria, ovvero salve le eccezioni sopra richiamate, non è dunque obbligatorio emettere fattura nel momento in cui il servizio è materialmente eseguito. Ne consegue, ad esempio, che, se un soggetto che ha locato un immobile non percepisce il pagamento del corrispettivo, non è mai tenuto ad emettere fattura.

In base all’articolo 21, comma 4, lettera c), D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Entro lo stesso termine deve essere emessa la fattura per prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, comma 6, primo periodo, D.P.R. 633/1972, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea.

Sul lato passivo la fattura deve essere ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione nazionale o entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione estera.

In ambito nazionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

In ambito comunitario, infine, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, il committente di un acquisto intracomunitario di servizi generici che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa un’ autofattura, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.