27 Giugno 2022

Le Ssd alla luce della riforma dello sport – seconda parte

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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Esaminati nel precedente contributo gli aspetti “civilistici” delle nuove società sportive dilettantistiche per come disegnate dalla riforma dello sport, appare necessario ora verificare quali possano essere le conseguenze sotto il profilo fiscale.

Ciò sul presupposto che la parziale distribuzione di utili autorizzata dalla legge potrebbe avere effetto anche sulla disciplina fiscale sino ad oggi applicata dalle società sportive dilettantistiche di capitale.

In via preliminare chiariamo che la distribuzione parziale di utili viene indicata dalla riforma dello sport come una opzione possibile (“gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ….”).

Pertanto, nel caso in cui questa possibilità venisse espressamente esclusa in statuto, ovviamente cadrebbero tutte le considerazioni seguenti che sono riservate, invece, a quelle società di capitali sportive che intenderanno usufruire di questa opportunità.

La prima norma da esaminare è la possibilità di continuare ad applicare la L. 398/1991.

Questa norma, nata esclusivamente per le associazioni sportive dilettantistiche, ha visto la sua applicazione anche alle società in virtù di quanto previsto dall’articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che rimarrà in vigore anche successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

Ora sia l’articolo 1 L. 398/1991, che fa espresso riferimento alle associazioni sportive “senza scopo di lucro”, che l’articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”) sembrerebbero escludere la possibilità di continuare ad applicare, in presenza di distribuzione di utili, la legge in esame.

È pur vero che l’articolo 8, comma 1 (che, ricordiamo rubrica “Assenza di fine di lucro”), indicano che le società sportive debbano destinare “eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonioma il comma 3 (i cui contenuti sono stati descritti nel nostro precedente contributo) appare come un’eccezione (o, se si preferisce, una deroga) al principio e, pertanto, escluderebbe la possibilità di applicare la L. 398/1991.

Ad analoga conclusione si dovrà arrivare facendo riferimento a due altre norme di uso comune da parte delle Ssd.

Ci riferiamo all’articolo 148, comma 3, Tuir ai fini delle imposte sui redditi, e l’articolo 4, comma 4 ai fini Iva sulla decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Questo perché entrambe le norme vincolano la loro applicazione al “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale”.

Conferma alla tesi della non applicabilità di dette norme alle Ssd che avessero scelto la possibilità di una distribuzione parziale di utili si ricava anche dalla previsione dell’articolo 36, comma 3, D.Lgs. 36/2021, laddove, nel prevedere l’assoggettamento ad Iva dei corrispettivi per la cessione dei contratti degli atleti, specifica che ai fini dei redditi si potrà applicare l’articolo 148 solo per le società e associazioni sportive dilettantistiche “senza fini di lucro”.

L’inciso, che non è presente in altri passaggi del decreto in cui si fa riferimento ai sodalizi sportivi appare conferma della non applicabilità dell’articolo 148 Tuir alle Ssd con distribuzione di utili.

Chiarito questo non vi sono, invece, dubbi che tutte le Ssd, ivi comprese quelle “parzialmente lucrative”, potranno e dovranno applicare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico, nonché la disposizione di cui all’articolo 12 del citato D.Lgs. 36/2021 laddove si prevede l’inapplicabilità della ritenuta di cui all’articolo 28 D.P.R. 600/1973 sui contributi erogati dal Coni e dagli enti affilianti (ricordando che l’esonero da ritenuta non fa perdere la natura di componente positiva di reddito del contributo per le Ssd); l’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione; la presunta natura di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a euro 200.000; l’esenzione da Iva sulle somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica.

La nostra società sportiva di capitale potrà comunque sempre godere delle rimanenti agevolazioni previste per il mondo dello sport dilettantistico che proviamo a riassumere:

  • esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di Impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
  • esclusione dall’applicazione della tassa sul bollo e sulle concessioni governative;
  • detrazioni dall’imposta per contributi erogati fino ad un massimo di euro 1.500. L’articolo 15, comma 1, lett. i-ter consente la detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di euro 1.500 annui;
  • detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a euro 210 annui;
  • riduzione dell’accisa gas metano.