27 Giugno 2022

Isa 2022: le cause di esclusione

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato il relativo modello Isa, salvo non presentino una causa di esclusione.

Di seguito analizziamo quelle applicabili con riferimento al periodo d’imposta 2021, con precisazione del relativo codice, che deve essere indicato nella colonna 2 del rigo RF1 del Modello Redditi 2022:

1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a quello stabilito dal decreto di approvazione/revisione del relativo Isa. I relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Ad esempio con riferimento agli Isa CG40U – valorizzazione, compravendita di beni immobili, CG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici, CG69U – Costruzioni e CK23U – Servizi di ingegneria integrata, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir;

4. periodo di non normale svolgimento dell’attività;

A titolo esemplificativo, si considera di non normale svolgimento dell’attività:

a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore o non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività o ancora è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;

d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA BM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nell’ISA BG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;

h) nel caso di eventi sismici se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso o danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo. Tale cause di esclusione può anche essere utilizzata dai contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto o da quelli che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;

5. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;

6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;

7. esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

8. enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;

9. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;

10. imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;

Va evidenziato che le cause di esclusione di cui ai codici 8, 9 e 10 sono subordinate al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

12. imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;

13. corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U;

14. soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972.

Inoltre, per gli Isa in applicazione per il periodo d’imposta 2021, sono state introdotte le seguenti nuove cause di esclusione connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una loro corretta applicazione (nonostante l’introduzione degli specifici correttivi):

15. diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;

16. soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

17. soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività:

  • 14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
  • 14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
  • 47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
  • 49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
  • 49.32.10 – Trasporto con taxi
  • 49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
  • 49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
  • 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
  • 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12.00 – Attività dei tour operator
  • 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 85.52.01 – Corsi di danza
  • 90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
  • 93.11.10 – Gestione di stadi
  • 93.11.20 – Gestione di piscine
  • 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 93.13.00 – Gestione di palestre
  • 93.19.92 – Attività delle guide alpine
  • 93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
  • 93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
  • 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
  • 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

Si evidenzia che i soggetti esclusi dall’applicazione degli Isa non sono necessariamente esclusi anche dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali e quindi dalla presentazione del relativo modello.

In particolare, con specifico riferimento agli Isa 2022, devono presentare comunque il modello i soggetti che sono esclusi dagli Indicatori sulla base delle nuove cause di esclusione 2021 (codici 14, 15, 16 e 17 ) e sulla base del codice di esclusione 7.

È importante infine sottolineare che nei confronti dei contribuenti per cui operano le cause di esclusione Isa è preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.