14 Agosto 2018

Le semplificazioni per l’Iva sui servizi digitali

di Marco Peirolo
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La Direttiva 2017/2455/UE, approvata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2017, modifica la Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una serie di semplificazioni riguardanti, da un lato, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici e, dall’altro, le vendite a distanza di beni, con decorrenza differita, rispettivamente, al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2021.

Lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2018, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, conferisce al Governo il compito di recepire tali semplificazioni.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, oggetto del presente intervento, con effetto dal 1° gennaio 2019, la Direttiva 2017/2455/UE modifica la disciplina dei servizi digitali effettuati mediante il sistema del MOSS (Mini One Stop Shop), introducendo le seguenti novità:

  • introduzione della soglia annua pari a 10.000,00 euro al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili nel Paese membro di stabilimento del prestatore;
  • le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del prestatore che si avvale del MOSS;
  • estensione del MOSS anche ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se non sono stabiliti nella UE, ma registrati ai fini Iva in un Paese membro;
  • differimento del termine di presentazione della dichiarazione trimestrale prevista per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, dal giorno 20 al giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento;
  • facoltà dei Paesi membri di stabilire autonomamente il periodo di conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate avvalendosi del MOSS, che non sarà pertanto più quello attualmente stabilito, pari 10 anni.

Come emerge dal preambolo della Direttiva 2017/2455/UE, la valutazione dei regimi speciali applicabili ai servizi digitali ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento:

  • in primo luogo, l’esigenza di ridurre l’onere gravante sulle microimprese stabilite in un Paese membro che prestano servizi elettronici occasionalmente in altri Paesi membri di dover adempiere agli obblighi Iva in Paesi membri diversi da quello di stabilimento giustifica l’introduzione di una soglia, pari a 10.000,00 euro, al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili nel Paese membro di stabilimento;
  • in secondo luogo, considerato che l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, viene previsto che le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione sono quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del cedente/prestatore che si avvale dei regimi speciali;
  • in terzo luogo, i soggetti passivi che prestano servizi digitali, se non sono stabiliti nell’Unione, ma registrati ai fini Iva in un Paese membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a Iva in tale Paese), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella UE. Di conseguenza, vene ora disposto che tali soggetti sono autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione;
  • in quarto luogo, la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi digitali, avviata il 1° gennaio 2015, ha evidenziato che l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva presuppone un termine troppo ravvicinato, ossia 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si presume siano prestati dall’operatore della rete, dell’interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione Iva. La valutazione ha, inoltre, evidenziato che l’obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione Iva è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione viene esteso dal giorno 20 al giorno 30 dalla fine del trimestre di riferimento, con possibilità, per i soggetti passivi, di correggere le dichiarazioni precedenti attraverso una dichiarazione successiva, anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta cui si riferiscono le correzioni;
  • in quinto e ultimo luogo, viene previsto che il periodo di conservazione della documentazione per il regime non-UE e il regime UE sia il periodo definito dal Paese membro di identificazione del soggetto passivo, anziché l’attuale periodo di 10 anni, che supera ampiamente le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione vigenti nella maggior parte dei Paesi membri.
Iva nazionale ed estera