3 Settembre 2018

Classificazione dei redditi diversi

di EVOLUTION
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Nella precedente disposizione del Tuir si parlava di redditi diversi quando ci si riferiva a tutti quei redditi non collocabili nelle altre categorie previste dal Legislatore. Con la riforma del Testo unico, l’articolo 67 Tuir rientrano in questa categoria di redditi tutti quelli contenuti all’interno dell’elencazione analitica e tassativa delle manifestazioni reddituali riconducibili tra i redditi diversi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte sul reddito”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le categorie reddituali che devono essere incluse tra i redditi diversi.

Tra i redditi diversi rientrano:

  • Le lotterie, i concorsi, i giochi ed i premi ( 67, co. 1, lettera d) Tuir), i quali comprendo le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali. La fattispecie può essere suddivisa in due parti:
  1. vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, di giochi e scommesse e premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte;
  2. premi attribuiti come riconoscimento di meriti artistici, scientifici o sociali.
  • I redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente ( 67, co. 1, lettera e) Tuir), i quali comprendono quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Anche in questo caso si possono individuare 2 gruppi:
  1. redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  2. redditi degli immobili situati nel territorio dello Stato che non sono o non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
  • Gli immobili detenuti all’estero ( 67, co. 1, lettera f) Tuir), i quali producono un reddito derivante dalla circostanza che essi non possono essere tassati per il loro reddito catastale in quanto i redditi fondiari hanno a oggetto solamente immobili situati nel territorio dello Stato. Gli immobili esteri diventano rilevanti anche qualora ricorrano le ipotesi di conseguimento di plusvalenze derivanti dalla loro cessione; infatti, l’articolo 67, comma 1, lettera b) Tuir non dispone che la plusvalenza sia imponibile nel solo caso di immobile situato in Italia.
  •  I brevetti e le opere d’ingegno ( 67, co. 1 lettera g) Tuir), i quali comprendo quei redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Detti redditi cessano di essere di lavoro autonomo, per diventare redditi diversi, quando lo sfruttamento dell’opera avviene da parte:
  1. degli aventi causa a titolo gratuito dell’autore o inventore, ad esempio da parte dei loro eredi o legatari;
  2. di soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione e che ne effettuano lo sfruttamento non nell’esercizio d’impresa.
  • L’affitto, l’usufrutto e la sublocazione di beni; in questa categoria rientrano, altresì la concessione e simili di veicoli e macchine e l’affitto e usufrutto delle aziende. Nello specifico, per quest’ultima tipologia, è necessario considerare che anche l’affitto e concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale; tale attività non si considera effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, il relativo reddito è un reddito diverso. Nel caso di cessione dell’azienda affittata la plusvalenza si determina applicando le disposizioni dell’articolo 86 del Tuir, data dalla differenza tra corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e costo non ammortizzato.
  • La cessione d’azienda da parte di eredi o donatari ( 67, co. 1, lettera h-bis) Tuir), i quali comprendono le plusvalenze realizzate in caso di cessione, in tutto o in parte, delle aziende acquisite per successione o per atto gratuito da parte di familiari.
  • I beni concessi in godimento a soci e familiari ( 67, co. 1 lettera h-ter) Tuir), i quali comprendono “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.”
  • I redditi occasionali ( 67, co. 1, lettera i) e l) Tuir), i quali comprendono:
  1. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  2. i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  3. l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

In merito, la circolare n. 7/1496/1977 chiarisce che, per attività svolta in forma abituale, si deve intendere “un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”.

Tra i redditi occasionali rientrano, altresì, i compensi derivanti da collaborazioni nelle Associazioni sportive (art. 67, co. 1, lettera m) Tuir), i quali comprendono I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche “non lucrative” riconosciute dal CONI.

  • Gli obblighi di fare, non fare e permettere ( 67, co. 1, lettera l) Tuir). In generale, l’obbligazione di fare consiste nell’assumere l’impegno di effettuare una data prestazione che, diversamente, non si sarebbe tenuti ad effettuare; l’obbligazione di non fare consiste nell’impegnarsi a non fare ciò che un dato soggetto sarebbe libero di fare; di conseguenza, il predetto obbligo consiste nell’astenersi dallo svolgere una data attività. L’obbligo di permettere si riferisce, in genere, al consenso rilasciato ad un dato soggetto di fare o non fare una data cosa.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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