26 Novembre 2021

Le persone fisiche obbligate alla compilazione del quadro RW

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 167/1990, il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia (secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 Tuir) che:

  • detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione;
  • sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
  • i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Questo esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero; viceversa, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Occorre però sottolineare che i contribuenti esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale sono in ogni caso tenuti alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del quadro RW per la liquidazione dell’Ivie e dell’Ivafe.

Oltre a quanto sopra, ai fini della corretta individuazione dei contribuenti persone fisiche tenute alla presentazione del quadro RW, si deve tenere in considerazione che:

  • se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera;
  • sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, pertanto, qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società;
  • l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari;
  • sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano considerati i “titolari effettivi” ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 D.Lgs. 231/2007.

Da ultimo si rammenta che qualora, sulla base di quanto visto in precedenza, un contribuente sia tenuto alla compilazione del quadro RW in quanto detentore di un investimento all’estero o di attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne:

  • la quota di possesso espressa in percentuale;
  • la consistenza alla data del primo e ultimo giorno del periodo d’imposta (ovvero ultimo giorno di detenzione).

Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.