28 Dicembre 2018

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

di Gennaro Napolitano
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La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, a mente del quale è tale la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che possiede i seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di sessanta mesi,
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia,
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro,
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili,
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
  • la sua costituzione non deve essere il frutto di fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.

La società, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione,
  • deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale,
  • deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale di una start-up innovativa. Tali benefici, disciplinati dall’articolo 29 D.L. 179/2012, sono stati potenziati dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 66, L. 232/2016).

A favore dei soggetti Irpef (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata – circolare 16/E/2014) è prevista una detrazione pari al 30% (19% fino al 2016) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000 (500.000 fino al 2016) e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite previsto dalla norma si applica in relazione al conferimento in denaro effettuato dalla società (articolo 4, comma 1, D.I. 25.02.2016).

Inoltre, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (articolo 4, comma 2, D.I. 25.02.2016). Si ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni), nonché le imprese familiari (circolare 16/E/2014).

A favore dei soggetti Ires, invece, il legislatore ha previsto una deduzione dal reddito imponibile in misura pari al 30% (20% fino al 2016) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

L‘investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Anche in tale ipotesi, l’eventuale cessione, totale o parziale, dell’investimento, prima del decorso del termine fissato dal legislatore, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (articolo 4, comma 4, D.I. 25.02.2016).

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