25 Maggio 2015

L’acconto della sostitutiva sui redditi finanziari e l’Unico 2015

di Fabio Pauselli
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Come è noto, l’abrogazione dell’IMU sulla prima casa ha generato diverse problematiche di copertura finanziaria. A farne le spese sono stati anche i redditi diversi di natura finanziaria in regime amministrato, essendo stato istituito con il D.L. n. 133/2013, art. 2, c. 5, il versamento di un acconto dell’imposta sostitutiva che gli intermediari sono soliti versare sui risultati netti maturati, pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno.

Solitamente l’imposta sostitutiva che gli intermediari versano quali sostituti d’imposta è effettuato entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, pertanto la stessa Agenzia delle Entrate ha specificato che l’acconto in questione da versarsi entro il 16 dicembre di ciascun anno deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre a settembre (anno+1) al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Questo fa sì che ai fini dell’acconto, dovendosi considerare le sole plusvalenze maturate ancorché compensate con eventuali minus, si pagherà un’imposta a prescindere dalla presenza di eventuale materia imponibile. In tal modo gli investitori in amministrato, a dicembre di ogni anno, pagheranno un acconto di imposte che recupereranno nel corso dei successivi versamenti periodici.

Fin qui tutto bene, o quasi. Ma cosa succede a chi fuoriesce dal regime amministrato? Che fine fanno i versamenti dell’imposta sostitutiva versata in acconto? Si consideri un investitore che nel corso del 2013 ha aperto un conto di trading su derivati finanziari in regime di risparmio amministrato. Inoltre si supponga che dal 2014 abbia deciso di passare al dichiarativo, revocando l’opzione per l’amministrato. La gestione nel corso del 2013 ha fatto registrare soltanto una plusvalenza di € 2.450, sulla quale è stata corrisposta un’imposta sostitutiva di € 490 (2.450*20%). Per il resto ha chiuso l’anno 2013 con una minusvalenza complessiva di € 5.500. In base alla formulazione della norma, il nostro contribuente il 16 dicembre 2013 ha sborsato un acconto di € 490 nonostante la gestione negativa, con un credito d’imposta da far valere sulle future plusvalenze. Tale credito, solitamente, viene direttamente compensato dall’intermediario che opera come sostituto d’imposta. Nel nostro caso, tuttavia, cosa succede avendo il contribuente revocato l’opzione per l’amministrato e optato per il dichiarativo a partire dal 1° gennaio 2014? L’intermediario avrà sicuramente rilasciato al contribuente una certificazione attestante:

  • la minusvalenza maturata nel 2013 per € 5.500;
  • l’acconto dell’imposta sostitutiva pari ad € 490 regolarmente versata.

Per la minus non ci sarà alcun problema, potendo benissimo essere compensata all’interno di Unico 2015 nell’apposito rigo (RT5 o RT25 a seconda dell’aliquota). Discorso a parte merita l’acconto sull’imposta sostitutiva. Nell’osservare le sezioni del quadro RT di Unico 2015 non c’è traccia di un rigo che ne permetta il riporto, facendo supporre una totale dimenticanza in tal senso. Riportare l’importo dell’acconto quale eccedenza d’imposta sostitutiva farà scattare sicuramente un avviso di liquidazione ex art. 36-bis, a maggior ragione se si pensa che nel nostro caso, sino al 2013, il regime di tassazione era in amministrato. Ricorrendo ad una semplice proporzione si potrebbe “trasformare” il credito d’imposta quale onere da indicare nel rigo RT2 (o RT 22) colonna 3, permettendone così il recupero come minor plusvalore. Tale scelta, seppur immediata, è poco praticabile. Nemmeno la via della compensazione con codice tributo 1140 sembra percorribile: trattandosi di un tributo che viene corrisposto da un sostituto d’imposta, eventuali eccedenze di pagamenti, ove non regolate con i pagamenti successivi, confluirebbero comunque nel mod. 770 dell’intermediario. In assenza di chiarimenti ufficiali, attualmente, l’unica strada percorribile per chi fuoriesce dal regime amministrato con un tale credito sembra essere quella del rimborso.