25 Febbraio 2021

La tempestività dell’asseverazione è decisiva per agevolare l’intervento sismico

di Sergio Pellegrino
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Nella risposta n. 127, pubblicata nella giornata di ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene esaminato il caso del proprietario di un’unità immobiliare che ha avviato un intervento edilizio di ristrutturazione con una Scia ordinaria presentata il 26 settembre 2019.

L’intervento si configura come una ristrutturazione edilizia, rientrando quindi nella fattispecie disciplinata dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, per effetto del quale si otterranno, al termine dei lavori, tre unità immobiliari, con il conseguimento di un miglioramento di due classi sismiche e nel contempo un efficientamento energetico attraverso gli interventi programmati.

Nel caso in esame fondamentali sono le tempistiche per valutare la possibilità di agevolare l’intervento sismico.

La Scia, si è detto, è stata presentata il 26 settembre 2019, il 3 giugno 2020 è stata invece rilasciata l’autorizzazione sismica, mentre il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della predetta Scia, è stata inviata l’asseverazione della classificazione sismica della costruzione prevista dal decreto ministeriale n. 58/2017.

L’Agenzia delle Entrate osserva come l’articolo 3 del decreto, in vigore alla data di presentazione della Scia, ponesse come condizione per l’accesso alle detrazioni il fatto che l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio precedente all’effettuazione dei lavori e quella conseguibile con la loro esecuzione venisse allegata alla Scia.

La norma poi è cambiata, con il decreto del Ministero delle infrastrutture di trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ma con valenza per i titoli abilitativi richiesti a partire dall’entrata in vigore del decreto, ossia a far data dal 16 gennaio 2020.

Alla luce di queste considerazioni, il contribuente non può quindi beneficiare per gli interventi di miglioramento sismico né del sismabonus né del superbonus, dovendosi invece accontentare della (più modesta) detrazione prevista dalla lettera i) del primo comma dell’articolo 16-bis del Tuir.

Tenendo conto che, per la determinazione dei massimali di spesa, rileva la situazione di partenza, il limite da considerare è pari a 96.000 €, essendovi un’unica unità immobiliare al momento di inizio dei lavori, e dunque l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 50% da fruire in 10 periodi di imposta.

L’istante intende poi di applicare il bonus facciate per l’intervento sulle strutture opache verticali dell’edificio, l’ecobonus o, laddove possibile, il superbonus per l’intervento sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione di serramenti e infissi: avrà la facoltà di scegliere l’agevolazione da applicare, a condizione che le spese riferite ai diversi interventi siano distintamente contabilizzate.

Importante anche l’indicazione che l’Agenzia fornisce in relazione alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale.

L’istante intenderebbe installare tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento, beneficiando dell’ecobonus, di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, o, se possibile, del superbonus, qualora l’intervento possa essere considerato “trainato”.

La risposta evidenzia come, alla luce di quanto previsto dal punto 10 dell’allegato A al decreto Requisiti, si può agevolare la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore, ma non la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati a degli impianti individuali autonomi.

Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento il contribuente non potrà quindi beneficiare né dell’ecobonus né del superbonus.