27 Dicembre 2019

La ripartizione degli utili della società semplice professionale

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone è improntata al principio della trasparenza, secondo cui l’imputazione e la conseguente imposizione del reddito in capo a ciascun socio avviene indipendentemente dalla relativa percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Lo stesso meccanismo governa l’imposizione delle associazioni professionali e degli studi associati tra professionisti, che ai fini fiscali sono equiparati alla società semplice.

Tuttavia, tra le società e le associazioni o gli studi professionali vi è una marcata differenza in ordine alla modifica delle quote di partecipazione agli utili.

In linea generale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci o associati. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata di costituzione può però prevedere una ripartizione degli utili diversa, sganciata dalla partecipazione al capitale sociale o al fondo di dotazione.

Inoltre, una diversa ripartizione degli utili rispetto alla rispettiva quota di partecipazione al capitale può essere stabilita anche in un momento successivo alla costituzione dell’ente; ecco che, in tal caso, la disciplina del Tuir, contenuta nell’articolo 5, distingue tra società e associazioni o studi professionali.

Difatti, per le società di persone l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili ha effetto “solo” dal periodo d’imposta successivo; in tal senso la norma prevede che deve trattarsi di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata “di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta”.

Diversamente, con riferimento alle associazioni o studi professionali, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’ente (articolo 5, comma 3, lett. c, Tuir).

Pertanto, ad esempio, qualora le quote di partecipazione agli utili fossero modificate con una scrittura privata autenticata in data 30 dicembre 2019:

  • per le società di persone, la modifica avrebbe effetto al più presto dagli utili prodotto nell’anno 2020;
  • per le associazioni o studi professionali, invece, la modifica potrebbe avere effetto già dall’anno 2019.

Peraltro, lo stesso si verificherebbe se la scrittura privata di modifica della ripartizione degli utili fosse autenticata in data 10 gennaio 2020 o comunque entro la presentazione del modello Redditi 2020 dell’ente, il cui termine scadrà il 30 novembre 2020.

Il maggior termine previsto per le associazioni o studi professionali per la modifica delle quote di partecipazione agli utili trova giustificazione nelle diverse caratteristiche dello svolgimento delle prestazioni professionali, che comporta una ripartizione degli utili proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal singolo associato professionista. Siccome tale ripartizione non può che avvenire a consuntivo, ecco spiegata la ragione per la quale la data del documento che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere addirittura successiva al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Tale ratio, sottostante alla ripartizione degli utili delle associazioni o studi professionali, consente di risolvere il dubbio interpretativo che si pone con riguardo alle società semplici che svolgono esclusivamente attività professionale; è il caso, ad esempio, della società semplice tra professionisti (SS STP).

Per tale fattispecie, infatti, con riferimento al periodo d’imposta a decorrere dal quale ha effetto il documento di modifica delle quote di partecipazione agli utili, si potrebbe porre la questione se assuma rilevanza l’aspetto soggettivo dell’ente, ossia il fatto che si tratti di una società di persone, oppure l’attività effettivamente esercitata, di natura professionale.

Tuttavia, alla luce di quanto detto, l’opzione corretta non può che essere la seconda; sicché, ad esempio, si deve ritenere che la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili dell’anno 2019 possa essere redatta fino alla presentazione del modello Redditi 2020 della società semplice “professionale”.

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