27 Dicembre 2019

Il criterio della “famiglia fiscale” e il coniuge in separazione dei beni

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In via generale, il redditometro è uno strumento di determinazione sintetica del reddito del contribuente, che consente all’Amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo.

Con particolare riferimento all’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 38 D.P.R. 600/1973, come novellato dal D.L. 78/2010, le cui modifiche sono state dettate principalmente dall’esigenza di adeguarlo al contesto socio-economico, rafforzandone l’efficienza e le garanzie per il contribuente, quali il contraddittorio.

L’attuale sistema può essere riassunto come segue:

  • l’Ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
  • la determinazione sintetica può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con appositi decreti ministeri e differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza;
  • l’utilizzo della rettifica, che può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta, postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato;
  • dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 Tuir.

Le modalità di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in attuazione del succitato articolo 38 D.P.R. 600/1973, sono dettate dal D.M. 24.12.2012 e dal D.M. 16.09.2015, potendo l’Amministrazione desumere tali dati sulla scorta delle spese concretamente sostenute dal contribuente e, segnatamente:

  • le spese presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria;
  • le spese medie risultanti dalle indagini Istat;
  • gli incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti;
  • elementi “diversi” da quelli elencati, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione del servizio e del bene e per il relativo mantenimento;
  • la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Con specifico riguardo alla prova contraria volta a confutare la quantificazione del reddito effettuata dall’Ufficio, assume particolare rilievo il reddito prodotto da altri familiari, la c.d. famiglia fiscale.

Va anzitutto rilevato che per “famiglia fiscale” si intende il nucleo familiare che è possibile identificare e ricostruire attraverso i dati fiscali, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Essa, pertanto, si differenzia dalla famiglia anagrafica, rappresentata dal nucleo familiare e dai conviventi nella stessa abitazione, in quanto definita sulla base delle norme del Tuir ed individuata sulla scorta delle informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi.

Ebbene, sul concetto di “famiglia fiscale” è recentemente intervenuta la Suprema Corte con sentenza n. 31782 del 5.12.2019, ponendo l’attenzione sulla rilevanza del redditi del coniuge in regime di separazione dei beni, nonché sull’onere probatorio gravante sul contribuente.

In particolare, i giudici di vertice hanno chiarito che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore» (Cfr., Cass. 16912/2016, Cass. 17534/2019).

Altrimenti detto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, a fronte dell’accertamento dei redditi operato dall’Ufficio e desunto con metodo sintetico, la prova contraria si può configurare anche a carico dei familiari del dichiarante, incluso il coniuge in separazione dei beni, con la precisazione che esso rileva ai fini del redditometro solo se provato dal contribuente.

Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato come il contribuente si sia limitato a fornire una mera rappresentazione della sussistenza di fatti-indice, ossia il reddito della famiglia fiscale, che – in quanto tale – non può assurgere ad un’idonea prova contraria.

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