30 Novembre 2015

La responsabilità negli enti associativi. Quarta parte

di Guido MartinelliMarilisa Rogolino
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Maggiore interesse riveste, invece, la responsabilità che possa derivare alle associazioni, dalle strutture e/o attrezzature di cui esse dispongono e sulle quali devono esercitare gli obblighi di custodia di cui all’articolo 2051 codice civile; tale responsabilità è configurabile anche per gli enti associativi non profit.

Si tratta, pertanto, di una forma di responsabilità che, oltre a risultare piuttosto frequente nella casistica delle associazioni, merita anche particolare attenzione, posto che configura un’ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

Perché ricorra la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 codice civile occorrono i seguenti tre presupposti:

  • la domanda di risarcimento deve essere rivolta contro il soggetto che ha la custodia della cosa;
  • il danno non deve essere stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; deve cioè sussistere un rapporto di causalità tra la cosa e il danno, rispetto al quale il comportamento del danneggiato o di un eventuale terzo non risulta determinante.
  • il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì “dalla cosa”; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno.

Un ultimo aspetto da considerare relativamente alla responsabilità civile delle associazioni è quello relativo all’ammissibilità di dichiarazioni di esonero da responsabilità.

In effetti, si assiste ad una prassi secondo la quale gli organizzatori di manifestazioni fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni di siffatta natura per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi.

Non si può far a meno di rilevare la limitatissima validità di simili clausole. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare: ricordiamo che l’articolo 5 codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

In sostanza la sottoscrizione da parte di tutti quei soggetti che “usufruiscono” delle attività associative, è vista con sfavore da parte dell’ordinamento giuridico, poiché in primo luogo tali soggetti, così facendo rinunciano alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile alla diligenza da parte della associazione stessa, nell’espletamento della sua attività. In secondo luogo il contenuto dell’articolo 5 codice civile deve essere spiegato in tal senso, ed in relazione al campo dell’illecito civile: nessun individuo può rinunciare alla tutela di beni fondamentali, quali il suo diritto all’integrità psico-fisica, per mezzo di patti o clausole contrattuale, che una volta stipulate lo metterebbero nelle condizioni di dover solo “subire” un pregiudizio, causato da altri, senza la possibilità di ottenerne una tutela risarcitoria.

Quanto appena detto trova concreta attuazione in forza dell’articolo 1229 codice civile (applicabile pure nel campo della responsabilità extracontrattuale) che sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La clausola di esonero dalla responsabilità è, pertanto, valida solo con riferimento ai normali e prevedibili rischi inerenti l’attività di cui trattasi, ma non può certo estendersi alla responsabilità per danni che derivino da specifica imprudenza, negligenza o imperizia, in violazione del fondamentale principio del neminem laedere.

Analoghe considerazioni andrebbero svolte circa l’inutilità di avvisi per i quali l’associazione non risponde di eventuali furti che dovessero avvenire all’interno degli spogliatoi gestiti dalla associazione, anche nel caso in cui gli oggetti fossero stati inseriti all’interno di armadietti chiusi con lucchetto la cui chiave sia rimasta nella disponibilità del proprietario dei beni asportati.

Le considerazioni fin qui fatte in materia di responsabilità giuridica extracontrattuale evidenziano i molteplici rischi connessi all’attività delle associazioni, in alcuni casi tutelabili attraverso la stipula di valide coperture assicurative.

Si ricorda che ove si stipuli una polizza di responsabilità civile verso terzi sarà opportuno inserire la clausola che gli associati sono terzi tra di loro al fine di evitare possibili non coperture in caso di danni che avvengono all’interno della attività associativa.