1 Dicembre 2015

Eventi eccezionali e sospensione dei termini

di Giovanni ValcarenghiPaolo Noventa
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Il nostro Paese si è, purtroppo, caratterizzato negli ultimi anni per il ricorrere di calamità naturali che, oltre ad arrecare danni alle vite umane ed al patrimonio, hanno anche un risvolto di natura fiscale.

Infatti, al fine di rendere meno doloroso l’evento, si provvede usualmente con specifiche disposizioni che hanno lo scopo di far slittare i termini di pagamento dei tributi e degli adempimenti fiscali.

Tuttavia, talvolta tali provvedimenti non sono ben raccordati e non tengono conto dell’effetto domino che si può determinare sugli adempimenti connessi, tanto in termini di tempistiche a favore del contribuente che a favore degli uffici.

Inoltre, la posizione si riverbera anche su situazioni non strettamente connesse ai versamenti dei tributi e contributi, come può ad esempio capitare per i termini di impugnazione degli atti.

Ecco allora che va salutato con favore il contenuto dell’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 che reca disposizioni in termini di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

La disposizione si compone di tre commi che, sostanzialmente, prevedono quanto segue.

  1. Sospensione di termini correlata alla sospensione dei versamenti: le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione:
  • dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
  • dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Si prevede poi che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi siano effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

  1. Proroga dei termini di controllo a favore degli Uffici: i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’ anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  2. Sospensione della notifica delle cartelle esattoriali: l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

I lavori parlamentari di accompagnamento, sottolineano, appunto, che la norma tende a razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

In particolare, si valuta il contenuto della disposizione che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, prevede la parallela sospensione, per il medesimo periodo, di tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.

La disposizione, pertanto, mira a salvaguardare:

  • gli interessi del contribuente, che può conoscere in modo certo ed in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito di sospensioni legate ad eventi eccezionali;
  • gli interessi della pubblica amministrazione, consentendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

La norma prevede, inoltre, un termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione, che è necessariamente più breve rispetto al periodo di sospensione per evitare un rinvio prolungato nei versamenti e tutelare le ragioni dell’Erario.

Tale termine opera esclusivamente qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione, colmando in tal caso una lacuna normativa.

Il secondo comma, invece, risponde all’esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all’evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica.

Il terzo comma, infine, sancisce il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.

Complessivamente, dunque, si tratta di una disposizione che, a parere di chi scrive, va salutata con favore, a prescindere dalle tempistiche in essa contenute, che potranno essere valutate caso per caso, a seconda della gravità degli eventi e della situazione dei singoli contribuenti.

Quantomeno, ed è in questo che a noi la disposizione piace, si dettano delle regole generali che dovrebbero evitare l’insorgere delle contestazioni che, nel passano, hanno caratterizzato i provvedimenti di sospensione, facendo insorgere lunghi contenziosi che, da un lato, sembravano speculare sulla pelle dei contribuenti che avevano subito gravi danni e perdite ma, per altro verso, prestavano il fianco a non condivisibili strumentalizzazioni tese a non fare mai riprendere l’obbligo di versamento.

Staremo a vedere se, nel futuro, tali indicazioni potranno funzionare, sperando che le medesime non debbano più essere attivate (e ci terremo volentieri il dubbio sull’efficacia del loro funzionamento).