16 Giugno 2020

La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli
Scarica in PDF

Il D.Lgs. 117/2017, meglio noto come codice del terzo settore (da ora in avanti cts) introduce, in capo agli amministratori degli enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore, delle responsabilità personali, in alcuni casi espressamente sanzionate, che prescindono dal riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’ente.

Detti aspetti dovranno essere attentamente valutati in una fase, come quella attuale, di carattere transitorio in attesa della definitiva operatività della riforma.

La norma di partenza è l’articolo 91 cts che rubrica: “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi”.

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il comma 1 prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere “la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro”.

La problematicità della norma è da collegarsi alla previsione del comma 2 e 3 dell’articolo 8 laddove la definizione del lucro indiretto, vietato, appare ampiamente discrezionale e, pertanto, difficilmente oggettivizzabile. Pertanto il rischio di doversi difendere, in casi di questo genere, è ampio.

La seconda fattispecie, disciplinata dal comma successivo, è relativa alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio.

Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L’articolo 9 del codice prevede, inoltre, la nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione.

Ma se nel frattempo, prima che il registro si renda conto di ciò, l’ente che ha devoluto in assenza di autorizzazione, come appare probabile, si sia sciolto, essendo nulla la devoluzione il ricevente dovrà restituirlo? A chi? In favore della fondazione Italia sociale? Ma se il ricevente fosse, come probabile, in buona fede? Se non avesse più la disponibilità del bene? E, in tal caso, il donatario che si vedesse privato dei beni per mancata richiesta di autorizzazione, potrà a sua volta agire per responsabilità nei confronti degli amministratori della donante?

Il comma 3 dell’articolo 91 prevede che: “chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro”.

Il comma 3 dell’articolo 83 del codice, invece, prevede che sia punito con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro il legale rappresentante dell’ente che non comunichi, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta.

Oltre a tali forme di responsabilità, espressamente tipizzate e sanzionate, gli amministratori degli enti del terzo settore rispondono anche, ai sensi dell’articolo 28, per molte fattispecie previste dal codice civile per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

Si applica infatti l’articolo 2392 cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli amministratori per mancato adempimento dei “doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”; l’articolo 2394 cod. civ. che prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; ai sensi dell’articolo 2396 cod. civ., poi, questa responsabilità è estesa anche “ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto”.

Anche se non espressamente previsto si ritiene che sussista responsabilità degli amministratori anche nella applicazione del comma 5 dell’articolo 22 cts, laddove si prevede che l’organo di amministrazione debba, senza indugio, convocare l’assemblea di una associazione riconosciuta in presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo ( euro 15.000) di oltre un terzo.

Una riflessione la richiedono anche i commi 6 e 7 dell’articolo 26.

Viene, infatti, previsto che gli amministratori (altro adempimento richiesto ad personam!)  entro trenta giorni dalla loro nomina chiedano la loro iscrizione al Runts indicando, tra l’altro, “a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente”.

Le limitazioni del potere di rappresentanza “non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore”.

Questo potrebbe voler significare che il terzo che abbia contratto con persona fisica per la quale dal Runts si sarebbe potuto verificare la carenza del potere di rappresentanza avrà titolo a rivalersi esclusivamente su tale soggetto e non anche nei confronti dell’ente destinatario finale della prestazione.

Inutile ricordare che tale aggravio di responsabilità non sorge, in gran parte, nei confronti degli amministratori di enti che non accedono al terzo settore.

Ulteriore aspetto, questo della responsabilità degli amministratori, che dovrà essere valutato in questa corsa verso il Runts.