20 Luglio 2017

La procedura di sospensione dell’atto impugnato

di EVOLUTION
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Nell’ambito del processo tributario, l’articolo 47 D.Lgs. 546/1992 regola la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato subordinandola alla sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i profili procedimentali dell’istituto.

Ai sensi articolo 47, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato qualora sussistano i seguenti presupposti:

  • il fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza o verosimiglianza della pretesa tributaria;
  • il periculum in mora, ovvero il pericolo attuale di un danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato.

In linea generale, il procedimento cautelare, che si innesta nell’ambito del processo di impugnazione dell’atto oggetto di sospensiva, si svolge secondo le seguenti fasi:

  • proposizione di un’istanza di sospensione dell’atto impugnato, unitamente al ricorso o con atto separato da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, dinanzi al giudice investito del merito della controversia;
  • fissazione dell’udienza di sospensione per la prima camera di consiglio utile;
  • discussione dell’istanza proposta in presenza delle parti;
  • emanazione dell’ordinanza cautelare;
  • fissazione dell’udienza di trattazione, che deve svolgersi non oltre 90 giorni dalla pronuncia in caso di sospensione dell’atto impugnato.

Istanza di sospensione

L’istanza di sospensione deve essere motivata, ovvero deve contenere l’indicazione dei motivi in fatto e in diritto su cui si fonda, unitamente ai documenti giustificativi del danno grave e irreparabile che potrebbe derivarne.

Nella ipotesi in cui l’istanza di sospensione sia presentata mediante atto separato, la stessa deve essere notificata alle altre parti e depositata in segreteria nel rispetto delle forme previste dagli articoli 16 e 22 D.Lgs. 546/1992.

Ne consegue che il ricorrente già costituito in giudizio dovrà provvedere al deposito dell’istanza di sospensione entro 30 giorni dalla sua notifica alle altre parti (cfr., circolare AdE 38/E/2015).

È stato affermato che l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato possa essere presentata anche in sede di udienza di trattazione, purché la controparte sia presente, verificandosi, in difetto di ciò, una violazione del contraddittorio.

Udienza di sospensione

Secondo l’articolo 47, comma 2, D.Lgs. 546/1992 l’udienza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato deve essere fissata dal presidente per la prima camera di consiglio utile con avviso alle parti di tale data almeno 10 giorni liberi prima.

La mancata osservanza del termine previsto per la comunicazione della data di discussione dell’istanza di sospensione dovrebbe costituire causa di improcedibilità.

L’udienza è celebrata in presenza delle parti, che possono produrre anche documenti e memorie illustrative, dinanzi al collegio, il quale decide entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di sospensione ex articolo 47, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.

Il termine per la decisione dell’istanza non dovrebbe essere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza potrà causare solo la responsabilità disciplinare del giudice.

Procedimento d’urgenza

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, D.Lgs. 546/1992, in caso di eccezionale urgenza, il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

Il provvedimento d’urgenza può essere emanato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di sospensione.

Ordinanza cautelare

L’ordinanza cautelare può essere di accoglimento, di rigetto o di rito, quando si basa su una questione procedurale (ad esempio, è il caso in cui l’istanza sia stata proposta senza la previa impugnazione dell’atto).

Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, D.Lgs. 546/1992 il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. A partire dal 1° gennaio 2016, il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti all’esito della udienza.

Il successivo comma 5 prevede che la sospensione può essere:

  • parziale, quando il fumus boni iuris sussiste non in relazione alla totalità delle pretese, ma solo per alcune di esse;
  • condizionata alla prestazione di idonea garanzia (ad esempio, la cauzione, la fideiussione bancaria o la fideiussione assicurativa).

Se l’ordinanza cautelare dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia ex articolo 47, comma 6, D.Lgs. 546/1992.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli