18 Luglio 2014

La nuova rateazione dei debiti verso Equitalia con istanza entro il 31 luglio 2014

di Cristoforo Florio
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L’art. 11-bis del D.L. 24.4.2014, n. 66, in vigore dal 24 giugno u.s. a seguito della conversione in legge avvenuta con provvedimento di legge 23.06.2014, n. 89, ha previsto una speciale forma di rateazione dei debiti verso Equitalia per tutti i contribuenti che risultino decaduti, alla data del 22 giugno 2013, da un precedente piano di dilazione dei ruoli. Più specificamente, la norma in esame prevede che il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 possa richiedere di essere ammesso ad un nuovo piano di dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

  • la
    decadenza dal precedente piano sia intervenuta
    entro e non oltre il 22 giugno 2013; e
  • la
    richiesta di ammissione al nuovo piano sia presentata
    entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il nuovo piano di dilazione eventualmente concesso in presenza dei presupposti di legge non sarà prorogabile ulteriormente e il debitore decadrà dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

L’istituto della rateazione è diventato in questi ultimi anni uno strumento molto diffuso e utilizzato dai contribuenti i quali, tra difficoltà finanziarie, crisi aziendali e ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione hanno fatto sempre più ricorso a tale forma di pagamento dei debiti iscritti a ruolo. L’immissione in un piano di rateazione è inoltre particolarmente importante in quanto, fintanto che non sia intervenuta decadenza dalla dilazione accordata dall’ente di riscossione, il contribuente non è considerato inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione, potendo così ottenere – ad esempio – il certificato di regolarità fiscale per poter partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi in ambito pubblico o il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. “DURC”).

Inoltre il contribuente che paga a rate nell’ambito di un piano di dilazione accordato è al riparo dalle azioni cautelari o esecutive esperibili – ai sensi di legge – da parte di Equitalia (fermi, ipoteche, pignoramenti).

La normativa de qua nasce dalla volontà di concedere una possibilità ai contribuenti decaduti – alla data del 22 giugno 2013 – da una pregressa dilazione di pagamento dei ruoli; il dies a quo prescelto dal legislatore coincide con il momento di entrata in vigore del D.L. n. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), con il quale erano state introdotte una serie di condizioni più favorevoli rispetto al passato per i contribuenti che volessero usufruire dei pagamenti rateali. Infatti, il predetto decreto era intervenuto a modificare l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disponendo – tra le varie misure di favore – che il debitore sarebbe decaduto dal beneficio della dilazione in caso di omesso pagamento di 8 rate del piano, anche non consecutive, rispetto alla precedente causa di decadenza che prevedeva la perdita dell’agevolazione con l’omesso versamento di sole due rate consecutive del piano di ammortamento.

Passando all’esame della norma di legge di cui all’articolo 11 bis citato, si ricava l’assenza di particolari cause di esclusioni soggettive e/od oggettive; pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra riepilogati, chiunque aveva un piano di rateazione concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 602/73 potrà accedere nuovamente al beneficio della dilazione di pagamento. Lo stesso dicasi con riguardo al profilo oggettivo, per il quale sarà possibile la riammissione alla dilazione per tutte le tipologie di tributi e contributi rateizzabili (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, contributi INPS, premi INAIL, ecc.).

Per fruire della nuova rateazione occorre avvalersi dell’apposita modulistica predisposta dall’ente di riscossione e pubblicata sul sito internet www.gruppoequitalia.it, nella sezione “Rateizzare”, sotto la denominazione “Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014”. La domanda, compilata su tale modulo e comprensiva della documentazione necessaria (inclusa copia del documento di riconoscimento), si potrà presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Il nuovo piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 potrà essere rilasciato per un massimo di 72 rate mensili, restando esclusa la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili. Inoltre, una volta accordato, il piano non potrà essere ulteriormente prorogato, neanche nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente debitore. Un’ulteriore aspetto di differenziazione rispetto ai piani “ordinari” riguarda il profilo della decadenza, che si verifica con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (in luogo delle attuali otto rate, anche non consecutive, previste per i piano “ordinari”). In mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra possibile richiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.

L’ammissione al nuovo piano di dilazione impedirà all’ente di riscossione l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 del D.P.R. n. 602/73) nonché l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli (art. 86 del D.P.R. n. 602/73). Laddove, invece, Equitalia avesse già iscritto in precedenza l’ipoteca e/o il fermo, la misura cautelare manterrà i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima rata del nuovo piano di dilazione. Non sembrano peraltro esserci preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare). In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura esecutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.

Dal tenore letterale della norma emerge, inoltre, la possibilità di ottenere il nuovo piano di rateazione indipendentemente dalla tipologia di rateazione precedentemente accordata al contribuente (rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, rateizzazione in proroga ordinaria con ulteriori 72 rate, rateizzazione straordinaria fino a 120 rate e in proroga straordinaria con ulteriori 120 rate, ai sensi del combinato disposto del più volte citato articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 6 novembre 2013).

Va inoltre evidenziato che l’articolo 11 bis in esame ha abrogato l’articolo 10, comma 13-ter, del D.L. n. 201/2011, che aveva introdotto la possibilità straordinaria di prorogare le dilazioni di pagamento dei debiti tributari concesse fino al 28 dicembre 2011, che non fossero ancora prorogate a tale data, ove interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In particolare, secondo la norma abrogata vi era la possibilità di prorogare dette dilazioni per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Nel contributo che verrà pubblicato su Euroconference NEWS di domani ci soffermeremo sulla problematica della decadenza dal piano di rateazione dei ruoli e sulla distinzione rispetto alla revoca.