22 Settembre 2023

La fiscalità dei costi accessori sostenuti per la cessione di una partecipazione pex

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 87 Tuir disciplina l’istituto delle plusvalenze esenti, prevedendo la tassazione, nel limite del 5%, dell’ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni che presentano determinati requisiti mentre, al ricorrere dei medesimi requisiti, la minusvalenza è indeducibile al 100%.

L’esenzione della plusvalenza non è totale, in quanto il legislatore ha inteso rendere indeducibili i costi, determinati in misura forfettaria, legati alla gestione della partecipazione sociale.

Come noto, i requisiti che permettono ad una plusvalenza di qualificarsi per l’esenzione sono quattro e sono elencati all’articolo 87, comma 1, Tuir:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Si sottolinea che, ai fini della verifica del requisito in parola, sono irrilevanti le successive riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante;
  • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa (o ente partecipato) in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, Tuir, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, Tuir, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso;
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 Tuir. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Nella prassi operativa, tuttavia, può accadere che la società cedente sostenga una serie di costi connessi alla cessione della partecipazione quali, ad esempio, costi notarili e/o peritali.

Tali costi, come vedremo nel prosieguo, sono da considerare deducibili nella stessa proporzione in cui la plusvalenza viene assoggettata ad imposizione. In altre parole, in caso di cessione:

  • plusvalente, la deducibilità è ammessa nella misura del 5%;
  • minusvalente, tali costi sono totalmente indeducibili.

Si giunge, a tali conclusioni, andando ad incrociare il combinato disposto dell’articolo 86, comma 2 e dell’articolo 109, comma 5, Tuir.

Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo (o l’indennizzo conseguito) al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, mentre l’articolo 109, comma 5, Tuir, prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (o che non vi concorrono in quanto esclusi).

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 36/E/2004, e più recentemente con la risposta ad interpello n. 94/2023, le conclusioni a cui si è giunti sono in linea con quanto affermato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della L. 80/2003.

Al riguardo, la predetta circolare n. 36/E/2004 precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione, come richiamati dalla relazione illustrativa, sono da individuare:

  • in primo luogo, negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (es. spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);
  • in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Per quanto riguarda l’Irap, invece, i costi accessori alla cessione della partecipazione non possono assumere rilevanza, in quanto sono legati ad un evento (la cessione) non rientrante nell’attività caratteristica dell’impresa da cui trae origine la base imponibile del tributo regionale e, in quanto tali, sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5, D.Lgs. 446/1997.