22 Settembre 2023

Delega fiscale 2023: cosa cambierà per il procedimento di riscossione – seconda parte

di Gianfranco AnticoMaurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO







Come abbiamo visto nel corso della prima parte del nostro precedente intervento, l’articolo 18, L. 111/2023, si pone l’obiettivo di superare l’attuale disciplina del servizio di riscossione – estremamente complicata e frammentaria – pervenendo ad un sistema al passo dei tempi, e non più ancorato ad un rapporto che sembra ancora di alterità tra gli enti accertatori e gli enti incaricati dell’attività di riscossione.

In particolare, la lettera d), del comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023, dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione anche attraverso:

  • il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’Agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), D.L 78/2010, che innovando completamente il precedente sistema fondato sulla sequenza avviso di accertamento/iscrizione a ruolo/notifica della cartella di pagamento, ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto dell’accertamentod. esecutivo; norma oggetto di restyling già con l’articolo 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 159/2015, che ha disposto il collegamento del termine di esecutività dell’atto impositivo con quello utile per la sua impugnazione, evitando così l’attribuzione ipso facto del valore di titolo esecutivo all’atto, decorsi sessanta giorni dalla sua notifica (il D.Lgs. 159/2015 ha, inoltre, apportato anche importanti modifiche agli adempimenti legati all’affidamento delle somme all’Agente della riscossione ed alla tempestiva possibilità di quest’ultimo di poter agire coattivamente). Ricordiamo, per completezza espositiva, che:

    • il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute (il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione);
    • la cartella di pagamento è l’atto successivo con il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle entrate, Inps, comuni, ecc.).
  • l’estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
  • la razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis P.R. 602/1973, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

La lettera e), del comma 1, dell’articolo 18, della L. 111/2023, prevede, altresì, che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento all’Agenzia delle entrate delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’Agente nazionale della riscossione (o di parte delle stesse), in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra:

  • l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Ricordiamo che il processo di superamento dell’attuale dualismo tra le due Agenzie è stato avviato con i commi 1423 della L. 234/2021, che hanno introdotto delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione, nell’ottica di una maggiore integrazione. Resta ferma la garanzia della continuità del servizio della riscossione, attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità (lettera f) comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023).

La lettera g), comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023, prevede la semplificazione, nonché la velocizzazione, delle procedure relative ai rimborsi; mentre la successiva lettera i), inserita nel corso dell’esame parlamentare, invita il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell’Iva con finalità di razionalizzazione e semplificazione. La stessa Relazione illustrativa ha precisato il perimetro della misura, sottolineando che il criterio di delega, in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi, interesserà ad esempio l’Iva, rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo i quali il soggetto passivo dell’Iva, che si trovi in una posizione creditoria, può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’Iva a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.

La lettera h), del comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023, dispone l’introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti, che assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa. In pratica, ci si riferisce a quelle ipotesi di obbligazione solidale, dove tutti vengono chiamati all’assolvimento dell’imposta per l’intero.

Il comma 2, dell’articolo 18, L. 111/2023, esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’UE nonché l’applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all’erario articolato in 120 rate.

Da ultimo, il comma 3, dell’articolo 18, L. 111/2023, prevede che, ai fini della revisione del sistema della riscossione dell’accisa (e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il D.Lgs. 504/1995), il Governo debba, altresì, osservare due ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

  • rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di:

    • superare, in particolare, l’attuale sistema di versamento dell’imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell’anno precedente);
    • correlare i versamenti dell’accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
  • rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell’accisa e la prescrizione del diritto all’imposta.