2 Marzo 2016

La fatturazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Il quarto comma dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 dispone che se la differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, cioè il margine derivante dalle attività di organizzazione del pacchetto turistico, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, sulla base delle spese effettive, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, sulla base delle spese presunte, la maggiore imposta è a carico dell’agenzia; se la medesima differenza risulta, invece, inferiore, i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

In altri termini, poiché dal momento della fissazione contrattuale del corrispettivo a quello dell’inizio del viaggio intercorre, di regola, un periodo più o meno lungo che può determinare una variazione del corrispettivo convenuto, in dipendenza dell’aumento o della diminuzione del prezzo dei vari servizi componenti il viaggio (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere), la disposizione in esame, la cui ragione giustificativa è quella di evitare complicate procedure di rettifica dell’imponibile, stabilisce che, in caso di aumento della differenza tassabile, la maggiore imposta è a carico dell’agenzia che, quindi, non potrà addebitare al viaggiatore la differenza, mentre, in caso di sua diminuzione, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta. In buona sostanza, come nel caso di aumento dell’imposta il maggior onere resta a carico dell’agenzia organizzatrice del viaggio, così nel caso di diminuzione dell’imposta il relativo risparmio non compete al viaggiatore.

L’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nulla prevede, specificamente, con riguardo al termine di annotazione delle fatture nazionali ed estere relative ai costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate entro il maggior termine biennale stabilito dal primo comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Riguardo alle modalità di certificazione dei corrispettivi, viene privilegiano l’adempimento della fatturazione come strumento di documentazione “naturale” del settore economico considerato. In particolare, occorre distinguere tre tipologie di operazioni a cui corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all’operazione in esame. Tale scelta legislativa, ispirata a principi di semplificazione e riduzione delle incombenze contabili degli operatori e di agevolazione dell’esecuzione dei controlli fiscali, intende dirimere le perplessità sorte nel passato in ordine alle modalità di documentazione dei corrispettivi da parte dei soggetti in questione.

La fatturazione è stata configurata come un obbligo da osservare indipendentemente dalla richiesta del cliente. La fattura, peraltro, non deve recare la separata indicazione dell’imposta e deve contenere l’espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale; in particolare, secondo l’art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, nel documento deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento, comunitaria o nazionale. Ciò, ovviamente, sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.

Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo, coincidente con il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno (art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972), che coincide con il momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Deve ritenersi regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene domiciliato presso l’intermediario, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l’agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all’intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell’agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest’ultima.

Relativamente al contenuto, la fattura deve indicare distintamente i corrispettivi sia parziali che totali delle prestazioni rese nel territorio dell’Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.