3 Marzo 2016

I B&B e le case per vacanze: differenze “generali”

di Leonardo Pietrobon
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Individuare la corretta disciplina di riferimento per la gestione di un B&B o di una casa vacanze è a dir poco un’impresa titanica. Tale affermazione deriva non tanto dal fatto che esiste una normativa particolarmente complessa, piuttosto per il fatto che non esiste una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, ma una frammentazione di normative regionali.

Dal punto di vista normativo, infatti, il D.Lgs. n. 79/2011 c.d. Codice del Turismo, entrato in vigore il 21 giugno 2011, dispone alcuni concetti generali, concentrandosi prevalentemente su disposizione in materia turistico-alberghiera, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella di derivazione europea. 

Il D.Lgs. n. 79/2011 è composto da 74 articoli suddivisi in VII titoli che perseguono due particolari obiettivi: quello di predisporre una normativa che sia di incentivo per la generale crescita di competitività del settore turistico italiano, e quello di garantire un’estesa ed effettiva tutela nei confronti del turista-consumatore in senso lato, sia nella fase preliminare della valutazione e della scelta delle strutture recettizie, sia nello svolgimento del viaggio, specie per il caso di imprevisti sopravvenuti.

Dal punto di vista generale, di estrema importanza è il contenuto di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 79/2011, il quale rielabora il concetto di “impresa turistica“. In particolare, secondo questa disposizione normativa è da intendersi come tale quell’impresa che esercita “attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell’offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista“.

Sulla base di tale concetto, quindi, non solo gli alberghi sono qualificabili come “imprese turistiche”, ma anche altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo, gli stabilimenti balneari, le imprese di ristorazione, i pubblici esercizi ed i parchi divertimento.

Tale “definizione” non permette in ogni caso di superare la corretta qualifica dei B&B e delle case vacanze, atteso che ogni Regione ha una propria normativa di riferimento e, quindi, un proprio concetto in questo senso. Per fare un po’ di chiarezza, è quindi utile ricordare e distinguere le due fattispecie.

Per B&B deve intendersi la messa a disposizione di un letto e la “somministrazione” della prima colazione, mentre per case vacanze devono intendersi delle unità immobiliari locate più volte nell’anno, per brevi periodi, a villeggianti diversi (c.d. country house). Concetti a dir poco “generici” ed estremamente “semplificativi”.

Secondo la normativa regionale in vigore nelle 20 Regioni Italiane, sono generalmente attività ricettive a conduzione familiare di tipo “Bed and Breakfast” quelle strutture che forniscono servizi di alloggio e prima colazione in un’unità abitativa a destinazione d’uso residenziale, iscritta con la lettera “A” al Catasto locale. Alcune piccole differenze sono comunque riscontrabili da Regione a Regione, per esempio in termini di numero di camere, parametri urbanistici dell’unità abitativa idonea diventare B&B, eccetera.

L’attività è gestita da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell’abitazione stessa, in cui dimorano stabilmente, fino ad un massimo di 3 camere da letto (5 o 6 camere in alcune regioni) e 6 posti letto (12 in alcune regioni). L’attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività con i relativi prezzi praticati presentata al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su un modulo predisposto (SCIA) e fornito dalla Provincia, su modello regionale.

Sono case e appartamenti per vacanze, invece, le unità individuabili al catasto come abitative di tipo residenziale (non in Veneto unica Regione in Italia a richiedere dal 2015 il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da abitativo-residenziale (“A”) a Turistico-ricettivo (“D”)), composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina, per l’affitto ai turisti, con fornitura facoltativa di servizi accessori, quali biancheria e pulizie. Questa tipologia ricettiva deve essere gestita unitariamente e non per stanze, come accade invece per il B&B o l’Affittacamere. 

L’attività di casa vacanze consiste nella gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque includere alcuna forma di somministrazione di cibi e/o bevande. L’attività è generalmente aperta su denuncia di inizio attività presentata – unitamente ai prezzi praticati – al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale. Generalmente è prevista una classificazione in stelle o simboli simili in ogni regione. Non tutte le Regioni richiedono la denuncia di inizio attività (SCIA) per la gestione di una o due unità abitative, ma generalmente solo per la gestione di tre o più.

In conclusione, anche la sola distinzione tra B&B e casa per vacanze è a dir poco difficoltosa.