4 Luglio 2023

La detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

È di questi giorni il dibattito sugli elevati costi di affitto per gli studenti fuori sede, in particolare, ovviamente, nelle grandi città.

Vediamo, quindi, quali sconti offre il Fisco per cercare di attutire il notevole impatto che si determina sulle famiglie che hanno figli universitari fuori sede, iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata rispetto ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale –  cfr. circolare AdE 34/E/2008, risposta 8.4).

Dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633 (sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti).

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

  • agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.);
  • ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 20/E/2011, risposta 5.3).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione (che, quindi, vanno eventualmente scorporate) e per i costi di intermediazione.

Come indicato nella circolare 14/E/2023, le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente (come in genere accade), ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, Tuir, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (circolare 20/E/2011, risposta n. 5.10).

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Come confermato dalla circolare 14/E/2023, il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto”, in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15, comma 1, lett. i-sexies), Tuir.

La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere comunque recuperata.

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (quietanze di pagamento da cui risulti il pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).