2 Maggio 2023

La compilazione del Quadro RI nel modello Redditi SC 2023

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del Modello Redditi Società di capitali (Redditi SC), da presentare nel 2023 per il periodo d’imposta 2022, il Quadro RI deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta sostitutiva relativa ai fondi pensione aperti e interni e ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali.

Si ricorda che la disciplina delle forme pensionistiche complementari è contenuta nel D.Lgs. 252/2005, il cui articolo 17 detta le coordinate del relativo regime tributario, stabilendo, tra l’altro, che i rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari sono assoggettati a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (da versare entro il 16 febbraio di ciascun anno) nella misura del 20% sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d’imposta (si tratta del c.d. sistema di tassazione per maturazione).

Il Quadro RI è suddiviso in due Sezioni:

  • SEZIONE I, denominata “Fondi pensione”;
  • SEZIONE II, denominata “Contratti di assicurazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 252/2005 e all’articolo 13, comma 2-bis, D. Lgs. 47/2000”.

 

SEZIONE I – Fondi pensione

Il prospetto della Sezione I deve essere utilizzato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva da parte dei fondi pensione.

Nel rigo RI1 devono essere indicati:

  • la data di costituzione del fondo (colonna 1);
  • il numero di iscrizione all’albo (colonna 2).

Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ogni linea di investimento.

Nei righi RI2 e RI3, strutturati in 28 campi, devono essere indicati i seguenti dati:

  1. denominazione della linea di investimento (campo 1);
  2. patrimonio netto alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata a tale data (campo 2);
  3. imposta sostitutiva versata e quella accantonata (campo 3);
  4. ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d’imposta (campo 4);
  5. ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d’imposta o da altre linee di investimento (campo 5);
  6. patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta (campo 6);
  7. ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ma sui quali il prelievo non è stato effettuato (campo 7);
  8. redditi derivanti dagli investimenti esenti ai fini dell’imposta sul reddito, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva (campo 8);
  9. importo pari al 37,50% del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati (campo 9);
  10. ammontare del credito d’imposta pari al 15% dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR spettante per effetto del regime transitorio dell’articolo 2, comma 77, D.L. 225/2010 (campo 10);
  11. risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se positivo (campo 11);
  12. risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se negativo (campo 12);
  13. ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 20% dell’importo di campo 11 (campo 13);
  14. ammontare complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 7 (campo 14);
  15. ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi versati) prestata allo stesso (campo 15);
  16. ammontare del risparmio d’imposta risultante dall’esercizio precedente (campo 16);
  17. ammontare dell’imposta sostitutiva pari allo 0,50% applicata dai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti (campo 17);
  18. ammontare dell’imposta sostitutiva pari all’1,50% applicata dai fondi pensione indicati nel punto precedente sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (campo 18);
  19. ammontare dell’imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l’importo indicato nel campo 13 (al netto dell’importo del credito d’imposta indicato nel campo 10) e quello indicato nel campo 16, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d’imposta hanno conseguito risultati negativi (campo 19);
  20. ammontare del credito d’imposta, indicato nel rigo RX4 del quadro RX del Modello Redditi SC 2022 non utilizzato in compensazione (campo 20);
  21. ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell’importo di campo 13), 19 e 20 (campo 21);
  22. eventuale saldo versato all’Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell’importo di campo 13, per la quota riassorbita nell’anno), 19, 20 e 21; se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell’imposta dovuta per il periodo successivo (campo 22);
  23. ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 22) utilizzato in compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento (campo 23);
  24. differenza tra l’importo eventualmente a credito di campo 22 e quello di campo 23; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX (campo 24);
  25. differenza tra l’importo di campo 16 e quello di campo 13, qualora l’imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d’imposta dell’anno precedente (campo 25);
  26. ammontare del risparmio d’imposta sul risultato negativo del periodo d’imposta indicato nel campo 12 (campo 26);
  27. ammontare del risparmio d’imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d’imposta hanno conseguito imponibili positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 (campo 27);
  28. ammontare del risparmio d’imposta da utilizzare negli esercizi successivi, dato dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 e l’importo indicato nel campo 27 (campo 28).

 

SEZIONE II – Contratti di assicurazione

La Sezione II del Quadro RI deve essere utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l’imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali (cfr. articolo 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. 252/2005) e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione (cfr. articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000). Si ricorda che per ciascun assicurato l’imposta sostitutiva è dovuta sul risultato netto maturato nel periodo d’imposta (determinato ai sensi dell’articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005).

La Sezione è composta da due righi:

  • RI10, in cui inserire i dati relativi ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali;
  • RI11, in cui inserire i dati relativi ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione.

Ognuno dei due righi è suddiviso in quattro campi in cui devono essere indicati i seguenti dati:

  • importo complessivo dei risultati positivi maturati nell’anno, con la precisazione che ciascun risultato deve essere assunto al netto dell’eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2022, relativo allo stesso assicurato (campo 1);
  • importo complessivo dei risultati negativi maturati nell’anno (campo 2);
  • ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta (campo 3);
  • risultati negativi non compensati, vale a dire l’importo indicato nel campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione (campo 4).