14 Febbraio 2023

La compilazione del nuovo quadro CS all’interno della dichiarazione Iva

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 37 D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 51/2022, ha introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinaio, ai fini del contenimento del cosiddetto “caro bollette”.

Tale contributo, a seguito delle modifiche apportate dal comma 120, lett. a), della Legge di bilancio per il 2023, è dovuto se, almeno in 75 per cento del volume di affari dell’anno 2021, deriva dalle attività di:

  • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
  • produzione di gas metano;
  • estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’imposta, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000 euro, il contributo si applica nella misura del 25 per cento. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

Nel provvedimento prot. 221978/2022, sono definiti gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi attraverso la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

In particolare, è stato introdotto il quadro CS, denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette (Art. 37 D.L. n. 21/2022), al fine di consentire, ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il “caro bollette” di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Il quadro prevede, all’interno del rigo CS1, la colonna 1 denominataSituazione, per l’indicazione della barratura nei casi in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, presentate per i periodi di riferimento dal soggetto tenuto al contributo.

Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contribuenti:

  • con periodicità di liquidazione trimestrale che hanno indicato le operazioni attive e passive dei mesi di aprile 2021 e/o 2022 cumulativamente nelle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento;
  • che hanno iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei;
  • che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 37;
  • che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’Iva;
  • che hanno inviato, integrato o corretto i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, mediante la compilazione del quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione annuale;
  • che hanno aderito a un gruppo Iva negli anni 2020 o 2021 ma che nel 2022 non ne fanno parte.

Nei casi indicati l’importo, assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo, deve essere indicato in colonna 2, denominata “Incremento.

All’interno della colonna 3, denominata “Contributo dovuto, va indicato l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25 per cento all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

Nella colonna 4, denominata “Contributo dovuto entro il 30/11/2022, deve essere indicato l’ammontare del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate al comma 120, lett. a), della Legge di bilancio per il 2023, se tale importo è diverso da quello della colonna precedente.

All’interno delle colonne successive occorre riportare:

  • in colonna 5, denominata Eccedenza di versamento, i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto;
  • in colonna 6, denominata Rimborso, la richiesta di rimborso dei versamenti in eccesso;
  • in colonna 7, denominata Compensazione,l’importo che si intende utilizzare in compensazione;
  • in colonna 8, denominata Codice Fiscale, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione.

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un gruppo Iva.