14 Febbraio 2023

Le nuove collaborazioni amministrativo-gestionali nello sport

di Guido Martinelli
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La legge delega della riforma dello sport (L. 86/2019), all’articolo 5, dopo aver previsto la figura del lavoratore sportivo, al punto f) del comma 1 affida al Governo l’onere di disciplinare: “i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo”, figura già oggi presente nel vigente articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir (“…Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”).

La norma è stata quindi sviluppata dall’articolo 37 D.Lgs. 36/2021, introducendo ulteriori modifiche rispetto al contenuto della delega e alla disposizione attualmente vigente.

Innanzitutto, rischiando l’eccesso di delega, il decreto di riforma del lavoro sportivo elimina l’inciso “non professionale” alla disciplina delle prestazioni amministrativo-gestionali, inciso presente sia nella disposizione attualmente vigente che nella legge delega.

La ragione di questa eliminazione consiste nell’avere la legge delega eliminato il riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa presente nella norma del Tuir, oggettivamente improprio in quanto contrario allo spirito della norma oggi vigente, ad esempio, che sia reddito diverso una prestazione amministrativo-gestionale di carattere continuativo e non una di carattere occasionale. In più diventava difficile poter considerare non professionale una prestazione che avesse, per l’appunto, carattere continuativo.

Va chiarito che i collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi. Ne deriva che oggi tale attività può essere riconducibile sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato. Pertanto:

  1. se subordinati si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato;
  2. non si applica la presunzione delle 18 ore;
  3. non è obbligatorio il requisito del tesseramento.

Si ritiene che un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale, anche se costituito come collaborazione coordinata e continuativa sia comunque compatibile con altro rapporto eventuale di lavoro sportivo.

Permane una certa indeterminatezza nella individuazione degli aspetti concreti della fattispecie.

Si ritiene che, sul punto, possa continuare ad essere di aiuto la circolare AdE 21/E/2003 che faceva espresso riferimento alle attività di segreteria e di raccolta delle iscrizioni.

Nel caso in cui la prestazione di collaborazione amministrativo-gestionale abbia i caratteri della autonomia potrà costituire rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.

In tal caso (ma solo in tal caso) sarà dovuto il pagamento Inail applicando il premio che sarà determinato con il decreto che dovrà essere emanato per tutti i lavoratori sportivi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la contribuzione previdenziale sarà suddivisa per due terzi a carico della sportiva e un terzo a carico del collaboratore, ma, ai fini previdenziali troverà applicazione l’agevolazione di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell’articolo 35 D.Lgs. 36/2021 (assoggettamento ad aliquota contributiva solo sulla parte di compenso eccedente i primi cinquemila euro nonché fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo).

La parte di contribuzione versata non concorre a formare il reddito dei collaboratori ai fini tributari.

Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del “lavoratore” in campo (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del “lavoratore” in segreteria inteso come quel soggetto che si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.

Va evidenziato che ai collaboratori amministrativo-gestionali non si applica il comma 8 quater dell’articolo 35 che prevede che alle prestazioni iniziate prima del 1° luglio 2023 ed inquadrate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non si dia luogo a recupero contributivo.

Alla luce dell’allargamento dell’elenco degli enti sportivi dilettantistici operato dall’articolo 6 del già più volte citato D.Lgs. 36/2021 agli enti del terzo settore, sia pure non essendo stati espressamente indicati, nel comma 1 dell’articolo 37, si ritiene che le prestazioni amministrativo-gestionali con la disciplina indicata siano applicabili anche agli enti del terzo settore, iscritti al registro delle attività sportive e che svolgano come attività di interesse generale quella sportivo-dilettantistica.