12 Giugno 2017

La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK

di Federica Furlani
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L’articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973 prevede che le eccedenze dell’Ires risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute alle altre società che ne fanno parte.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

  • l’ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;
  • le società controllate.

Si considerano controllate a questo fine solo società di capitali, e quindi società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

  • direttamente dall’ente o società controllante
  • o per il tramite di altra società controllata,

per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo parte dell’eccedenza dell’Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Dal punto di vista degli adempimenti che devono essere seguiti nel caso di cessione di crediti Ires infragruppo, la società o l’ente cedente deve, a pena d’inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

  • i dati dei soggetti cessionari;
  • gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata:

  • i soggetti cedenti,
  • le date di effettuazione delle cessioni;
  • distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Nelle successive dichiarazioni, sempre il cedente dovrà indicare la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l’ulteriore parte non utilizzata.

In particolare, i dettagli delle operazioni di cessione sopra descritte devono essere forniti nel quadro RK del modello Redditi; in tal modo si evita la procedura più onerosa prevista dall’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973 che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica dell’atto all’Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RK, la Sezione I – Credito ceduto verrà compilata dalla cedente, indicando al rigo RK1 l’ammontare totale dell’eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei righi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

rk1

Il soggetto cessionario dovrà invece compilare la Sezione III – Crediti ricevuti, indicando nei righi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell’ambito del gruppo consolidato.

rk12

Dovrà inoltre compilare la sezione VI – Utilizzo delle eccedenze per monitorare l’utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

rk20

Il quadro RK deve inoltre essere utilizzato in caso di interruzione del regime di trasparenza fiscale (Sezione II – Acconto ceduto e Sezione V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti) e di interruzione del regime di consolidato fiscale (Sezione IV – Acconto ricevuto dal consolidato).

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