1 Marzo 2022

La certificazione contabile è necessaria per la fruizione del CRI R&S

di Golden Group - Ufficio Tecnico
Scarica in PDF

La disciplina del Credito d’Imposta R&S ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche. La più recente è avvenuta attraverso la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 Dicembre 2021, n. 234), la quale ha prorogato e rimodulato, modificando tempistiche, misure e limiti massimi differenziati per tipologia di investimento, i crediti d’imposta per:

  • attività di Ricerca e Sviluppo: credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per il 2022, fino a 4 milioni di Euro. Successivamente al 31 Dicembre 2022 e fino al 31 Dicembre 2031 l’intensità del credito diminuirà al 10%, ma con un aumento del limite massimo di spese pari a 5 milioni di Euro;
  • attività di Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica: credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2023, nel limite massimo di 2 milioni di Euro. Successivamente, per gli anni 2024 e 2025, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • attività di Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel 2022, con limite di 2 milioni di euro; successivamente la misura subisce un décalage diminuendo di intensità fino al 10% per le spese sostenute nel 2023, con limite di 4 milioni di Euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di spesa pari a 4 milioni di Euro.

Anche gli aspetti concernenti l’obbligo di certificazione contabile hanno subito diverse rettifiche. Originariamente il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti, era circoscritto alle imprese beneficiarie non soggette a revisione dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato erano comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.

La Circolare n. 5/E del 16 Marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, all’articolo 7, specifica anche che la documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La Risposta all’Interpello n. 396 del 9 Giugno 2021 riprende alcuni passaggi della Circolare 13/E del 27 Aprile 2017, tra cui il seguente: “La disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento» richiedendo, invece, «la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. […] la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili».”

Tuttavia la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 Dicembre 2018, n. 145) nel modificare il comma 8 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, ha invece previsto l’espressa subordinazione dell’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.

La Circolare n. 8/E del 10 Aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, all’Articolo 3, comma 3.1, che le nuove disposizioni estendono l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni.

All’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, inoltre, viene subordinata anche la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.

Infine, con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta si rinvia anche a quanto precisato con la Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584, della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riguardo al fatto che: “non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.”

Concludendo, per questa materia oggetto di continui aggiornamenti è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi e affidarsi ad un professionista che sappia orientarsi tra le molteplici sfaccettature della normativa.