14 Dicembre 2021

Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento

di Golden Group - Ufficio Tecnico
Scarica in PDF

Nella finanza agevolata uno degli aspetti più controversi riguarda la cumulabilità di incentivi e di aiuti di stato, sia in fase di verifica dei requisiti per la predisposizione della domanda sia nella successiva fase di rendicontazione delle spese e di controllo. Nell’ultimo periodo, alla complessità di questo tema si è aggiunta la nuova disciplina del PNRR indicata dal Regolamento 2021/241 e richiamata dalle linee di indirizzo disposte dal MEF con la circolare n. 21/2021.

Come evidenziato nel precedente articolo ‘L’importanza dell’ambiente nel PNRR: il principio DNSH’, il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una nuova disposizione in merito alla cumulabilità dei fondi del PNRR, che potrebbe avere delle ripercussioni consistenti anche su misure già in essere.

In particolare, l’articolo 9 del citato Regolamento dal titolo «Addizionalità e finanziamento complementare» vieta il doppio finanziamento nell’ambito del dispositivo e di altri Programmi dell’Unione Europea. L’articolo, infatti, puntualizza che “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.”

Tale disposizione sembra riferirsi esclusivamente al divieto di cumulo con altri Programmi dell’UE, lasciando dei dubbi in merito al doppio finanziamento con le altre misure previste dal PNRR. Nei Considerando del Regolamento, tuttavia, viene precisato che: “Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento”.

Infine, la recente circolare MEF 21/2021 ha interpretato in maniera restrittiva tale obbligo di assenza del doppio finanziamento, sostenendo che non ci debba essere “una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

Da quanto analizzato emerge, quindi, un divieto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR che con le risorse ordinarie previste dal Bilancio statale.

Si ricorda, però, che la Circolare interpretativa non è un documento vincolante a livello giuridico, ma, se tale parere dovesse essere confermato da altre fonti ufficiali, nel caso di sovvenzioni erogate con i fondi del PNRR le imprese potrebbero partecipare ad una sola agevolazione.

Osservando i primi bandi attuati con il cofinanziamento del PNRR, in particolare le 3 linee attivate sul Fondo 394 di Simest e il bando sull’economia circolare emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ritroviamo l’interpretazione restrittiva fornita dalla circolare del MEF attraverso la seguente specifica “non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi, con altre forme di sostegno anche derivanti da altri programmi e strumenti dell’Unione europea, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati”.

La diretta conseguenza di quanto sopra esposto sembrerebbe quella di dover analizzare, per la possibilità di cumulo, non solo la distinzione tra aiuti di Stato, aiuti in deroga (de-minimis e temporary framework) e aiuti a carattere generale, ma anche la natura della fonte del contributo.

Il caso che più desta preoccupazioni è quello del Credito d’imposta beni strumentali 4.0, all’interno del Piano Transizione 4.0. Il Recovery plan destina all’intero Piano risorse pari a 13,38 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo Complementare, che saranno utilizzate per continuare a sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese italiane.

Le precedenti disposizioni, infatti, secondo quanto espresso dall’articolo 1, comma 1059 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), stabilivano che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Secondo la precedente impostazione, quindi, il bonus 4.0, essendo una misura a carattere generale, poteva essere cumulata con altre agevolazioni, purché non venisse superato il limite dell’intero costo sostenuto, considerando anche il beneficio indiretto del mancato pagamento delle imposte IRES e IRAP.

In caso di conferma dell’interpretazione restrittiva del MEF, le imprese si ritroverebbero ad un cambiamento radicale. Verrebbe meno, pertanto, la possibilità di ricevere altri aiuti sulle stesse spese nel rispetto del nuovo principio introdotto dal Regolamento attuativo del Dispositivo Ripresa e Resilienza. Attendiamo fiduciosi le precisazioni che dovrebbero arrivare nella legge di bilancio in approvazione entro la fine dell’anno.

Concludendo, essendo una materia non definita e in corso di attuazione, è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi e affidarsi ad un professionista che sappia orientarsi tra le molteplici sfaccettature della normativa.