8 Febbraio 2022

Novità in materia di cumulabilità alla luce della Circolare n. 33 del MEF

di Golden Group - Ufficio Tecnico
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La Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, approfondita recentemente in un nostro articolo intitolato “Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento”, ha generato non poco scompiglio tra gli operatori del mondo della Finanza Agevolata.

La sopracitata Circolare dispone le istruzioni tecniche al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale. Il documento detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a fornire elementi utili sui processi di attuazione e di selezione dei progetti.

In particolare, aveva destato non poche preoccupazioni il richiamo della Ragioneria Generale dello Stato all’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ovvero sostenendo che non ci debba essere “una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il Regolamento Europeo 2021/241, come un divieto sostanziale di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, persino se finanziate con risorse statali.

Anche SIMEST, che grazie alle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationEU – a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica, aveva inteso in maniera restrittiva quanto interpretato dal MEF, vietando il cumulo del beneficio ottenibile dalle tre normative su cui è ancora oggi possibile presentare progetti con qualsiasi altro incentivo.

A seguito di varie richieste di parere pervenute al MEF, tra cui una da parte di Golden Group, è emersa l’esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Nella nuova Circolare di chiarimento n. 33 del 31/12/2021, il Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta sottolinea che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Il divieto di doppio finanziamento, si legge nella Circolare, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, il quale recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.”

Mazzotta conclude, pertanto, che è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

Tale regola vale, in definitiva, anche per le misure del Piano Transizione 4.0. Va ricordato, infatti, che sull’acquisto di beni strumentali possono insistere diversi incentivi (es. il Credito d’imposta per il Mezzogiorno o la Nuova Legge Sabatini).

Nella parte conclusiva della Circolare, la Ragioneria dello Stato specifica che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Anche SIMEST, pochi giorni fa, ha fatto dietro front aggiornando le FAQ sul sito istituzionale relativamente al cumulo delle misure finanziate a valere sui fondi PNRR. Nello specifico la FAQ numero 8 dispone, come riportato nella citata Circolare MEF, che se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In conclusione, per questo aspetto di fondamentale importanza e per non incorrere in errori o sanzioni è evidente come sia dirimente l’aiuto di professionisti che sappiano orientarsi tra i continui aggiornamenti delle normative.