27 Febbraio 2019

Iper ammortamento: proroga 2019 e ultimi chiarimenti in materia

di Clara PolletSimone Dimitri
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La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65, L. 145/2018) ha prorogato l’agevolazione fiscale nota come iperammortamento, con alcune novità rispetto allo scorso anno.​

Ricordiamo che l’agevolazione consente, ai titolari di reddito d’impresa, di beneficiare di un incremento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile; in altri termini, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, fruibile per i beni rientranti nel piano nazionale Industria 4.0.

L’allegato A della L. 232/2016 Legge di bilancio 2017 – circoscrive l’iperammortamento alle seguenti tre categorie di beni agevolabili:

  1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti​,
  2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità​,
  3. dispositivi per   l’interazione   uomo   macchina   e   per   il   miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in “logica 4.0”.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli investimenti effettuati nelle suddette categorie di beni potranno fruire di una maggiorazione pari al:

  • 170% fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione.

Tali nuove percentuali si applicano per gli investimenti in beni industria 4.0 destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore,
  • e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La possibilità di beneficiare di una consegna/entrata in funzione/interconnessione del bene extra-time, ovvero oltre il periodo di vigenza dell’agevolazione, era già prevista lo scorso anno: molte società, non avendo certezza della proroga dell’iperammortamento al 2019, hanno scelto di versare gli acconti del 20% e accettare gli ordini dei propri fornitori entro il 31 dicembre 2018, garantendosi l’iper versione 2018 (+150%) a patto di concludere l’investimento entro il 31 dicembre 2019.

A seguito del passaggio dall’aliquota del 150% al 170%, attualmente in vigore, ci si è chiesti se la misura rafforzata del 2019 valesse anche per gli operatori descritti, che hanno versato gli acconti nel 2018: l’Agenzia delle entrate ha negato tale possibilità in occasione di Telefisco 2019, ponendo la data del 31 dicembre 2018 come spartiacque tra le due percentuali di maggiorazione. Gli ordini conclusi entro il 31 dicembre 2018 (con acconti versati almeno pari al 20%) continuano a fruire del 150%, mentre solo le eventuali variazioni sul medesimo ordine, avvenute dal 1° gennaio 2019, potranno beneficiare del 170%.

Da ultimo, analizziamo i recenti chiarimenti pervenuti con riferimento ai magazzini autoportanti, beni rientranti tra i beni strumentali nuovi (punto 1 elenco precedente), di cui all’allegato A della L. 232/2016 (Gruppo I, n. 12).

Con la risoluzione 62/E/2018 l’Agenzia aveva fornito chiarimenti sui criteri per la corretta distinzione, nell’ambito di tali investimenti, della componente immobiliare da quella mobiliare, in quanto la prima è suscettibile di attribuzione di rendita, diversamente dalla seconda (ad esempio macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. Come noto, infatti, in base alla disposizione recata dall’articolo 1, comma 93, L. 208/2015, non rientrano tra gli investimenti agevolabili in iperammortamento quelli aventi ad oggetto “fabbricati e costruzioni”.

La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio. L’Agenzia in tale sede aveva valutato agevolabili in iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale, generando forti perplessità tra gli operatori.

La L. 12/2019, di conversione del Decreto semplificazioni, ha invece fornito un’interpretazione autentica di direzione opposta alla risoluzione 62/E/2018: con l’articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018 viene disposto che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A citato, si intende comprensivo “anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato”. La norma conferma, infine, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

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