18 Ottobre 2022

Incentivi acquisto veicoli non inquinanti ed infrastrutture di ricarica

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il D.P.C.M. 04.08.2022, pubblicato nella GU n. 232 del 04.10.2022, ha ampliato per l’anno 2022 gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli ecologici, apportando modifiche al D.P.C.M. 06.04.2022.

Quest’ultimo detta la disciplina degli incentivi destinati a chi acquista, anche in locazione finanziaria, nelle annualità 2022, 2023 e 2024, i veicoli non inquinanti, di seguito riepilogati:

a) veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa, per cui spetta un contributo di 3.000 euro e di ulteriori 2.000 euro se è contestualmente viene rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 (articolo 2, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 06.04.2022);

b) veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro Iva esclusa, per cui spetta un contributo di 2.000 euro e di ulteriori euro 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 (articolo 2, comma 1, lettera b), D.P.C.M. 06.04.2022);

c) veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa, per cui spetta un contributo di 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 (articolo 2, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 06.04.2022);

d) veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della successiva lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, per cui spetta un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di 2.500 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 02.02.2011;

e) veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e per cui è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

f) veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, per cui è riconosciuto un contributo di:

  1. 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;
  2. 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
  3. 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;
  4. 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi di cui alla lettera f) sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

A tal fine, sarà necessaria un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (circolare Mise 16.05.2022).

Il citato D.P.C.M. 04.08.2022 ha previsto l’innalzamento, per l’anno 2022, del contributo per l’acquisto dei veicoli non inquinanti previsti dalle lettere a) e b): tali incentivi sono innalzati del 50 per cento nel caso in cui l’acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 30.000 euro. Il contributo aggiuntivo è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.

Esclusivamente per l’anno 2022, per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, viene inoltre introdotto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis cod. civ..

I contributi di cui lettere a) e b), sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.

Tali incentivi sono concessi, altresì, nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali, diverse dalle precedenti, purché tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.

Si ricorda infine che per il riconoscimento dei contributi in argomento, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.