14 Marzo 2019

Incassi del ristorante: le presunzioni da caffettometro

di Marco Bargagli
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Come noto, il nostro ordinamento giuridico contiene specifiche disposizioni che, al ricorrere di determinati presupposti, possono far scattare particolari “presunzioni legali relative” sulle quali fondare l’accertamento di un maggior reddito imponibile.

La prima fattispecie che andiamo ad analizzare riguarda il c.d. “accertamento analitico-induttivo”: in questo caso l’Amministrazione finanziaria raccoglie un preciso “quadro indiziario” e, successivamente, sulla base di “presunzioni semplici” connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, deduce che il contribuente abbia conseguito una maggiore base imponibile da sottoporre a tassazione.

Sul punto, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, l’ufficio procede alla rettifica del reddito d’impresa delle persone fisiche se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili o da altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio.

I dati ed elementi, acquisibili esternamente al regolare impianto contabile del contribuente e utilizzati ai fini della ricostruzione di singole componenti, possono consistere sia in prove dirette, materiali o documentali, sia in elementi indiziari o ragionamenti presuntivi o logico-deduttivi che, però, devono essere gravi, precisi e concordanti, quindi particolarmente consistenti e connotati di una forte valenza dimostrativa o sintomatica (Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III – parte V – capitolo 1 “Le metodologie di controllo basate su prove presuntive: il riscontro indiretto – presuntivo”, pag. 6).

Di contro, l’accertamento induttivo “puro” è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973, in base al quale l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di “presunzioni semplicissime” prive dei citati requisiti a forte valenza sintomatica che, come detto, caratterizzano le presunzioni semplici.

In questo caso, infatti, l’accertamento fiscale è fondato sulla base di mere “presunzioni semplicissime” non necessariamente gravi, precise e concordanti, in quanto la contabilità del contribuente è totalmente inattendibile.

Come indicato nella citata circolare 1/2018, nel metodo induttivo puro, proprio perché le scritture contabili non esistono o se esistenti sono inattendibili, ovvero perché le relative risultanze non sono state correttamente dichiarate al Fisco, gli eventuali elementi di natura indiziaria possono anche, alla prova dei fatti, risultare di minore spessore dimostrativo.

Delineato l’assetto normativo di riferimento, giova ricordare che nell’ambito dell’accertamento analitico-induttivo, l’ufficio può utilizzare parametri empirici e indicatori di capacità contributiva quali, ad esempio:

  • il tovagliometro, ossia il numero di tovaglie spedite in lavanderia che possono riflettere il numero dei tavoli preparati per i clienti;
  • il consumo di farina all’interno di un panificio;
  • la quantità di caffè utilizzato all’interno di un bar;
  • il consumo di bottiglie di acqua minerale consumate dai clienti di un ristorante o di un bar;
  • il consumo di un determinato numero di scatole per la pizza da asporto.

Sul punto la CTR Emilia Romagna, con la sentenza n. 2553/14/18 del 29.10.2018, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l’avviso di accertamento basato sul consumo di caffè e di altri generi di consumo, nell’ambito di un’attività di ristorazione con somministrazione.

La verifica fiscale comportava la constatazione di specifici rilievi nei confronti del soggetto passivo ispezionato derivanti dall’esame della documentazione contabile e dalle interrogazioni effettuate dalle banca dati in utilizzo all’ufficio, che evidenziavano gravi incongruenze e una condotta antieconomica nella gestione societaria.

Veniva quindi operata la rideterminazione dei ricavi su base induttiva, attraverso l’esame del numero di tovaglioli utilizzati, il consumo del caffè, il numero di contenitori delle pizze da asporto.

Il giudice di merito ha accolto la difesa del contribuente, tenuto conto che:

  • per il caffè, il dato numerico di 7 grammi per tazzina è apparso inadeguato e inoltre non si è tenuto conto del consumo gratuito dei dipendenti e dei soci;
  • per il numero di tovaglioli e i contenitori per pizza, l’Agenzia delle entrate non ha tenuto conto dello “sfrido” relativo al parametro utilizzato, indicato nel 5% per i tovaglioli e nullo per i contenitori delle pizze da asporto.

Infine, con riguardo alla gestione anti-economica contestata da parte dei verificatori, i costi eccessivi sostenuti dall’impresa per il rilancio dell’attività, non sono stati seguiti da adeguati ricavi, tanto che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale.

Tale evenienza, a parere dei giudici del gravame, conferma la versione fornita dal contribuente riferita ad un periodo di grave difficoltà economica, seguita a scelte imprenditoriali errate.

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