20 Luglio 2022

Il vincolo: aspetti fiscali alla luce della riforma dello sport – seconda parte

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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L’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 36/2021 assegna alle Federazioni sportive nazionali (ma si ritiene che la norma debba essere interpretata allargandola anche alle discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di disciplinare con proprio regolamento l’erogazione di premi “in caso di primo contratto di lavoro sportivo”.

La lett. a) disciplina il caso in cui il primo contratto avvenga con una società professionistica.

In tal caso quest’ultima dovrà riconoscere un premio di formazione tecnicasecondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le società dilettantistiche” (e anche qui si ritiene che questo termine comprenda anche le associazioni) o professionistiche presso il quale ha svolto il proprio percorso di formazione.

La lett. b), al contrario, disciplina il premio che dovrà essere erogato nel caso in cui il primo contratto di lavoro sportivo sia sottoscritto in favore di una società (o associazione) sportiva dilettantistica.

Da evidenziare, in maniera apparentemente inspiegabile, che dal tenore letterale si evince che il premio non sarà dovuto nel caso in cui l’attività di formazione sia avvenuta presso una società professionistica.

Più complessa l’interpretazione del comma 3 del citato articolo 31.

Infatti questo contiene le linee guida che le singole Federazioni dovranno adottare per individuare i criteri necessari alla misurazione del premio.

Viene infatti previsto che questo dovrà tenere conto, oltre alla età degli atleti, anche: della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo”.

Questo potrebbe indurre la sportiva a “sottostimare” la prestazione dell’atleta al fine di vedersi ridurre l’ammontare del premio.

Ci si chiede se le Federazioni potranno adottare principi per la determinazione del premio che si discostino da quelli indicati.

Credo che si possa esprimere parere positivo, sulla base della autonomia regolamentare riconosciuta alle Federazioni sportive nazionali dalla stessa legge delega n. 86/2019.

Gli aspetti fiscali di detti premi sono disciplinati dall’articolo 36, comma 4, D.Lgs. 36/2021.

Per entrambe le fattispecie (ossia sia che il premio sia erogato da una società professionistica che nel caso in cui sia erogato da una società dilettantistica) questo viene indicato come equiparato “alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.

La norma poi chiarisce che il premio, qualora sia percepito da enti dilettantistici che abbiano optato per la L. 398/1991 “non concorre alla determinazione del reddito di tali enti”.

Si ritiene, più per buon senso che per interpretazione letterale della norma, che se il premio si dovrà considerare “non imponibile” per gli enti che abbiano optato per la disposizione da ultimo citata, non può che giungersi alla medesima conclusione anche per le altre Asd o Ssd che per fatturato o per scelta abbiano scelto di non optare per tale regime forfettario

Negli altri casi, ove la ricevente sia altra società professionistica, si ritiene che il provento diventi necessariamente componente positiva di reddito.

Si porrà il problema, che auspichiamo possa essere risolto in sede di prassi amministrativa, in cui il ricevente il premio sia una associazione priva di partita Iva.

Si ritiene che, comunque, il soggetto per tale fine non dovrà necessariamente aprire partita Iva, alla luce del fatto che ai fini Iva l’operazione non è esente ma solo “equiparata” a tali tipo di operazioni.

Chiarito questo si porrà un altro tema.

Le Federazioni potranno stabile dei “premi” anche in presenza di trasferimenti non collegati alla stipula di un primo contratto di lavoro sportivo?

Quindi per fattispecie ulteriori rispetto a quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 31?

Si ritiene che l’autonomia riconosciuta alle Federazione sicuramente consentirà di approvare forme indennitarie il cui contenuto non possa mai, comunque, costituire un limite alla circolazione degli sportivi.

In tal caso, non sussistendo più alcun vincolo tra club e tesserato, questo “premio” che dovesse essere determinato dalle Federazioni per la società di precedente tesseramento di un atleta “volontario” sicuramente per le ASD dovrà essere ritenuto un provento di carattere istituzionale.

Vengono pertanto meno tutte le considerazioni fino ad oggi svolte sulla disciplina vigente della “cessione dei diritti sportivi”, proprio perché in realtà, a seguito dello svincolo, non ci sarà più alcuna cessione di diritti.