24 Novembre 2020

Il versamento della seconda rata di acconto per i soggetti Ires

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Il versamento della seconda rata di acconto delle imposte 2020 per i soggetti Ires risente innanzitutto delle misure introdotte a seguito della situazione emergenziale generata dal Covid-19.

In particolare dell’articolo 98 D.L. 104/2020 e dell’articolo 6 D.L. 149/2020, che hanno disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda rata di acconto:

  • a favore dei contribuenti soggetti agli Isa (e dei contribuenti forfettari) che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 pari almeno al 33% rispetto al corrispondente semestre 2019;
  • a favore dei contribuenti soggetti agli Isa che esercitano un’attività inclusa negli elenchi dei codici Ateco (Allegato 1 D.L. 137/2020 e Allegato 2 D.L. 149/2020), a condizione che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa) nelle cd. “zone rosse” (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute);
  • a favore degli esercenti attività di gestione di ristoranti, a condizioni che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa)  nelle cd. “zone arancione” (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute).

Al di fuori dei casi sopra indicati, il versamento della seconda rata di acconto Ires ed Irap deve essere effettuato entro il prossimo 30 novembre, per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Come noto infatti, le società/enti di cui all’articolo 73 Tuir devono considerare due parametri per stabilire i termini di versamento degli acconti:

  • la data di chiusura dell’esercizio;
  • la data di approvazione del bilancio o rendiconto.

Pertanto:

  • la prima rata di acconto va versata entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (salvo che il bilancio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione);
  • la seconda rata di acconto va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l’anno solare).

Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Ires e Irap, e anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Con il primo metodo, la misura dell’acconto è parametrata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente.

I soggetti Ires che nel periodo di imposta 2019 sono risultati a debito per un importo superiore a 20,66 euro, ovvero il rigo RN17/RN28 del modello Redditi SC/ENC 2020 e il rigo IR 21 del modello IRAP 2020 presenta un importo superiore a 20 euro, determinano l’acconto con il metodo storico nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17/RN28/IR21).

L’acconto così determinato va versato:

  1. in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’importo indicato a rigo RN17/RN28/IR21 non è superiore a 257,52 euro;
  2. in due rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28/IR21 è superiore a 257,52 euro, di cui:
  • per i soggetti non Isa:
    • la prima, nella misura del 40% (già versata);
    • la seconda, nella misura del 60% entro il prossimo 30 novembre.
  • per i soggetti Isa:
    • la prima, nella misura del 50% (già versata);
    • la seconda, nella misura del 50% entro il prossimo 30 novembre.

Le istruzioni del modello Redditi SC precisano che ai fini della determinazione dell’acconto Ires 2020 deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle seguenti disposizioni:

  • la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34, comma 2, L. 183/2011);
  • le disposizioni agevolative legate al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (articolo 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005);
  • la non tassabilità delle eventuali liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali (articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016), qualificate come sopravvenienze attive, che non concorrono alla determinazione del reddito;
  • le disposizioni agevolative dell’iper-ammortamento e del maxi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

L’alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto Ires ed Irap sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.

Qualora, cioè, il contribuente ritenga di realizzare un minor reddito nel 2020 e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso.

Se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 80% (percentuale modificata per il 2020 dall’articolo 20 D.L. 23/2020; a regime 100%) dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi SC 2021 o al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello Irap 2021, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso di società di comodo che ha applicato per il 2019 la maggiorazione del 10,50% Ires, sarà inoltre necessario versare l’acconto 2020 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico o quello previsionale, secondo le modalità e termini previsti per l’ordinario acconto Ires.